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Decisione (PESC) 2025/2598 del Consiglio del 15 dicembre 2025 a sostegno del codice di condotta dell’Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC1, che invita l’Unione a convincere il maggior numero possibile di paesi a sottoscrivere il codice di condotta dell’Aia, soprattutto quelli in possesso di missili balistici. Tale posizione comune invita inoltre a sviluppare ulteriormente e applicare il codice, in particolare le misure miranti a rafforzare la fiducia, e a promuovere una più stretta relazione tra il codice e il sistema multilaterale di non proliferazione delle Nazioni Unite.

La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea del 2016 sottolinea che l’Unione rafforzerà il proprio contributo alla sicurezza collettiva.

La bussola strategica per la sicurezza e la difesa del 2022 fa riferimento alla minaccia persistente della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori ed esprime l’obiettivo dell’Unione di rafforzare concrete azioni dell’Unione a sostegno degli obiettivi di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti.

Il Consiglio ha precedentemente adottato cinque decisioni a sostegno del codice di condotta dell’Aia e della non proliferazione dei missili balistici, segnatamente: le decisioni 2008/974/PESC2, 2012/423/PESC3, 2014/913/PESC4, (PESC) 2017/23705, e (PESC) 2023/1246,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. In vista dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea e della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, l’Unione continua a sostenere l’universalizzazione, la piena attuazione e il rafforzamento del codice di condotta dell’Aia attraverso un’azione operativa.

2. Gli obiettivi dell’azione operativa di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

  1. a) promuovere la sottoscrizione universale del codice di condotta dell’Aia;

  2. b) promuovere la piena attuazione del codice di condotta dell’Aia da parte degli Stati firmatari; e

  3. c) contribuire a incorporare meglio il codice di condotta dell’Aia negli sforzi volti a contrastare la proliferazione dei missili balistici.

3. Una descrizione dettagliata dell’azione operativa di cui al paragrafo 1 figura nell’allegato.

Art. 2

1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2. L’attuazione tecnica dell’azione operativa di cui all’articolo 1 è affidata alla Fondation pour la recherche stratégique (FRS).

3. L’FRS svolge il compito di cui al paragrafo 2 sotto il controllo dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con l’FRS.

Art. 3

1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dell’azione di cui all’articolo 1 è pari a 1099446,40 EUR.

2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 («spese») sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio dell’Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese. A tal fine, conclude la convenzione necessaria con l’FRS («convenzione»). La convenzione dispone che l’FRS assicuri la visibilità del contributo dell’Unione in modo corrispondente all’entità di detto contributo.

4. La Commissione si adopera per concludere la convenzione non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tal senso e della data di conclusione di detta convenzione.

Art. 4

1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dall’FRS. Su tali relazioni si basa la valutazione effettuata dal Consiglio.

2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell’azione di cui all’articolo 1.

Art. 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione della convenzione. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data di entrata in vigore se la convenzione non è stata conclusa entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, 15 dicembre 2025 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas