Decisione (UE) 2026/69 del Consiglio del 15 dicembre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Con decisione 2006/500/CE del Consiglio1, l’Unione ha concluso il trattato che istituisce la Comunità dell’energia («trattato della Comunità dell’energia»), che è entrato in vigore il 1o luglio 2006.
A norma degli articoli 47 e 76 del trattato della Comunità dell’energia, il Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia («Consiglio ministeriale») adotta misure che possono assumere la forma di decisioni o raccomandazioni.
Nella 23a riunione del 18 dicembre 2025, il Consiglio ministeriale deve adottare una serie di atti, che hanno effetti giuridici e pertanto rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La finalità degli atti previsti è favorire il conseguimento degli obiettivi del trattato della Comunità dell’energia.
Poiché i rappresentanti dell’Unione votano sugli atti da adottare dal Consiglio dei ministri, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio ministeriale riguardo agli atti di cui all’addendum della presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 23a riunione del Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia («Consiglio ministeriale») del 18 dicembre 2025 è approvare l’adozione degli atti di cui all’addendum della presente decisione.
Art. 2
1. Alla luce dei commenti comunciati dalle parti contraenti del trattato della Comunità dell’energia, la Commissione può concordare, prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale, modifiche minori degli atti di cui all’addendum della presente decisionesenza un’ulteriore decisione del Consiglio.
2. Qualora alla riunione del 18 dicembre 2025 il Consiglio ministeriale non sia in grado di adottare gli atti di cui all’addendum della presente decisione, tali atti possono essere adottati per corrispondenza successivamente alla 23a riunione del Consiglio ministeriale, conformemente al regolamento interno del Consiglio ministeriale, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2025 Per il Consiglio Il presidente L. Aagaard