Decisione (UE) 2025/2641 del Consiglio del 16 dicembre 2025 che autorizza l’avvio di negoziati con la Repubblica di Corea per un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) dall’Unione europea alla Repubblica di Corea a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR) dall’Unione europea alla Repubblica di Corea a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi («accordo»).
L’accordo dovrebbe rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all’articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all’articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all’articolo 47. È opportuno che l’accordo sia applicato in conformità di tali diritti e principi e nel debito rispetto del principio di proporzionalità conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.
Le disposizioni dell’accordo dovrebbero essere in linea con le norme internazionali applicabili in materia di PNR, di cui alla convenzione sull’aviazione civile internazionale, in particolare all’allegato 9 (Facilitazione), capo 9 (Sistemi di scambio di dati sui passeggeri), sezione D (Dati del codice di prenotazione - PNR).
A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con lettera del 28 novembre 2025, l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
Conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio1, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere 28/2025 il 6 novembre 2025,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, per un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) dall’Unione alla Repubblica di Corea a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.
I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio contenute nell’addendum alla presente decisione.
Art. 2
La Commissione è designata negoziatore dell’Unione.
Art. 3
1. I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo di lavoro «Scambio di informazioni in ambito GAI» (IXIM), fatte salve le eventuali direttive che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione.
2. La Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente e su richiesta di quest’ultimo, in merito allo svolgimento, ai progressi e all’esito dei negoziati, e gli trasmette quanto prima i documenti pertinenti affinché i membri del Consiglio dispongano di un termine ragionevole per prepararsi adeguatamente ai futuri negoziati.
3. Se del caso, o su richiesta del Consiglio, la Commissione redige una relazione scritta.
Art. 4
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2025 Per il Consiglio Il presidente M. Bjerre