Decisione (UE) 2025/2607 della Commissione del 17 dicembre 2025 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) a pitture e vernici decorative e prodotti correlati, pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati e pitture spray in aerosol a base acquosa, e che abroga la decisione 2014/312/UE [notificata con il numero C(2025) 8879] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE)1, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti con un impatto ambientale ridotto nell’intero ciclo di vita.
Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che per ogni gruppo di prodotti siano stabiliti criteri specifici d’assegnazione del marchio Ecolabel UE.
La decisione 2014/312/UE della Commissione2 ha fissato i criteri d’assegnazione del marchio Ecolabel UE e i relativi requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti «prodotti vernicianti per esterni e per interni». Tali criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.
Sono necessarie due serie distinte di criteri per le pitture e vernici decorative e i prodotti correlati e per le pitture ad alte prestazioni e i prodotti correlati (precedentemente denominati «prodotti vernicianti per esterni e per interni») al fine di rispecchiare meglio le migliori pratiche di mercato e tenere conto degli sviluppi politici, delle potenziali opportunità future di maggiore diffusione e della domanda di prodotti sostenibili da parte del mercato. È inoltre necessaria una terza serie di nuovi criteri per le pitture spray in aerosol a base acquosa, un gruppo di prodotti supplementare con un mercato potenzialmente in crescita.
In linea con tali considerazioni e previa consultazione del comitato dell’UE per il marchio di qualità ecologica, è opportuno suddividere il gruppo di prodotti «prodotti vernicianti per interni ed esterni» in due gruppi di prodotti: «pitture e vernici decorative e prodotti correlati» e «pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati». L’ambito di applicazione della decisione dovrebbe essere esteso anche al nuovo gruppo di prodotti «pitture spray in aerosol a base acquosa».
Il controllo dell’adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE3 del 30 giugno 2017, che ha esaminato l’attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010, ha riconosciuto la necessità di un approccio più strategico all’Ecolabel, se del caso anche abbinando i criteri per gruppi di prodotti strettamente collegati.
Il nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e più competitiva4, adottato l’11 marzo 2020, sottolinea che i requisiti in materia di durabilità, efficienza energetica e delle risorse e impronta ambientale e di carbonio devono essere inclusi in modo più sistematico nei criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE.
I criteri riveduti per l’assegnazione dell’Ecolabel UE alle pitture e vernici decorative e ai prodotti correlati, alle pitture ad alte prestazioni e ai prodotti correlati e alle pitture spray in aerosol a base acquosa dovrebbero mirare a promuovere i prodotti che hanno un impatto ambientale ridotto nel corso del ciclo di vita e che sono fabbricati con processi efficienti in termini di materiali ed energia. In particolare, tali criteri dovrebbero promuovere i prodotti che hanno un impatto limitato in termini di emissioni in acqua e in atmosfera durante la produzione e di emissioni di composti volatili durante l’applicazione, e che contengono soltanto una quantità limitata di sostanze pericolose. I criteri dovrebbero inoltre incoraggiare un uso efficiente del prodotto e raccomandare come gestire il prodotto inutilizzato, contribuendo in tal modo alla transizione verso un’economia più circolare.
Tenuto conto del ciclo di innovazione del gruppo di prodotti, i nuovi criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero essere validi fino al 31 dicembre 2032.
Per motivi di certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione 2014/312/UE.
Durante il periodo transitorio, i fabbricanti ai cui prodotti è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per prodotti vernicianti per esterni e per interni sulla base dei criteri stabiliti nella decisione 2014/312/UE dispongono di un lasso di tempo sufficiente per adeguare tali prodotti e conformarsi ai nuovi criteri e requisiti stabiliti nella presente decisione. Per un periodo limitato dopo l’entrata in applicazione della presente decisione, i fabbricanti dovrebbero anche poter scegliere se presentare le domande in base ai criteri stabiliti nella decisione 2014/312/UE o ai nuovi criteri stabiliti nella presente decisione. I marchi Ecolabel UE assegnati sulla base dei criteri stabiliti nella decisione 2014/312/UE dovrebbero rimanere validi per 18 mesi dalla data di adozione della presente decisione.
Le pitture spray in aerosol a base acquosa non dovrebbero essere considerate validi sostituti delle pitture convenzionali in applicazioni su larga scala, per le superfici tanto di pareti quanto di soffitti. Ciò è dovuto al fatto che il loro tasso di copertura tipico non supera 2,0 m2/l, a differenza delle pitture convenzionali, che generalmente hanno un tasso di copertura non inferiore a 8,0 m2/l.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2025 Per la Commissione Jessika Roswall Membro della Commissione