Decisione di esecuzione (UE) 2026/80 della Commissione del 12 gennaio 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda la norma armonizzata per trituratori e cippatrici da giardinaggio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE1, in particolare l’articolo 10,
Conformemente all’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.
Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta («richiesta M/396») di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2.
Sulla base della richiesta M/396, il Cenelec ha redatto la norma armonizzata EN 50434:2014 sulla sicurezza degli apparecchi d’uso domestico e similare, con requisiti particolari per trituratori e cippatrici alimentati dalla rete elettrica. Il riferimento di tale norma è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione3.
Il 24 maggio 2023 la Germania ha avanzato un’obiezione formale conformemente all’articolo 10 della direttiva 2006/42/CE per contestare la norma armonizzata EN 50434:2014 su trituratori e cippatrici alimentati dalla rete elettrica sostenendo che questa non soddisferebbe i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punto 1.1.2, lettera a), e punto 2.3, lettera b), della direttiva 2006/42/CE. In particolare la Germania sostiene che la norma armonizzata EN 50434:2014 non risponde adeguatamente al requisito di cui a tale allegato, punto 1.1.2, lettera a), secondo cui per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere azionate, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone, se effettuate nelle condizioni previste tenendo anche conto dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile. La Germania sostiene inoltre che la norma armonizzata EN 50434:2014 non affronta il rischio di proiezione di rami o loro parti inseriti e non soddisfa pertanto il requisito di cui all’allegato I, punto 2.3, lettera b), della direttiva 2006/42/CE. Inoltre, per quanto riguarda tale norma armonizzata, la Germania ha individuato diverse carenze non critiche relative ad alcuni dispositivi di protezione, al contenuto delle istruzioni per l’uso e alle disposizioni per la marcatura dei dispositivi in questione.
L’obiezione formale è stata discussa innanzitutto nell’ambito del gruppo di esperti della Commissione sulle macchine4 nelle riunioni del 9 novembre 2023, del 12 aprile 2024, del 17 ottobre 2024 e dell’11 aprile 2025.
Dopo aver esaminato la norma armonizzata EN 50434:2014, insieme ai rappresentanti del gruppo di esperti della Commissione sulle macchine, la Commissione ha constatato che tra i punti di cui all’allegato I della direttiva 2006/42/CE, il punto 1.1.2, lettera a), menzionato nell’obiezione presentata dalla Germania, e il punto 1.3.3 sono pertinenti per la categoria di prodotti in questione. La Commissione ha concluso che la norma EN 50434:2014 non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti in tali punti per quanto riguarda le macchine trituratrici e cippatrici con determinate caratteristiche.
Il comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio5 è stato consultato con procedura scritta il 10 ottobre 2025 ed è stato ulteriormente informato del caso il 18 novembre 2025. Tale comitato ha convenuto che la norma armonizzata EN 50434:2014 non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punto 1.1.2, lettera a), e punto 1.3.3, della direttiva 2006/42/CE per quanto riguarda le macchine trituratrici e cippatrici con determinate caratteristiche.
La norma armonizzata EN 50434:2014 dovrebbe pertanto restare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con una restrizione.
Il riferimento della norma armonizzata EN 50434:2014 è incluso nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586. Tale allegato comprende anche i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE ma pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con restrizioni. È pertanto opportuno mantenere il riferimento di tale norma armonizzata, sopprimendolo da tale allegato e reintroducendolo con le opportune restrizioni.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
La decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è così modificata:
1) all’articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I riferimenti delle norme elencate nell’allegato I, parte terza, punto 2, righe 121, 266, 324 bis, 343, 405, 495, 495 bis, 502 bis, 513 bis, 622 bis, 671 bis e 681 bis della presente decisione sono pubblicati o mantenuti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con restrizioni.»;
2) l’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2 Data di entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen