Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 19 gennaio 2026 recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo C/2026/685
Testo vigente
L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,
visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo1,
visto l'articolo 25 del regolamento del Parlamento europeo,
Conformemente all'articolo 73, paragrafo 1, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo2 («misure di attuazione»), l'importo mensile massimo rimborsabile per i contributi di assicurazione malattia per i deputati che hanno rinunciato al diritto al rimborso delle spese mediche a norma della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee3, nonché gli importi delle indennità di viaggio e dei massimali di rimborso e dell'indennità di soggiorno sono, se del caso, indicizzati annualmente dall'Ufficio di presidenza. Tale incremento non supera il tasso annuo di inflazione dell'Unione corrispondente al mese di ottobre dell'anno precedente, quale pubblicato da Eurostat.
Il tasso di inflazione dell'Unione nell'ottobre 2025, quale notificato da Eurostat il 19 novembre 2025, è pari al 2,5 %. I nuovi importi risultanti dall'adeguamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o febbraio 2026 e le misure di attuazione dovrebbero essere modificate di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le misure di attuazione sono modificate nel modo seguente:
1) all'articolo 3, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se il beneficiario rinuncia al suo diritto al rimborso delle spese mediche, il beneficiario ha diritto al rimborso dei due terzi del contributo dovuto per l'assicurazione malattia fino a un rimborso massimo di 410 EUR al mese.»;
2) all'articolo 15, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) fino al raggiungimento dei limiti massimi di rimborso di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, il massimale di rimborso è pari a 0,59/km EUR;»;
3) all'articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per la parte di tragitto tra 0 e 50 km: 26,56 EUR;»;
4) all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'importo massimo del rimborso annuale a titolo delle spese di viaggio sostenute nei casi previsti all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), è fissato a 5638 EUR.»;
5) all'articolo 22, paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'importo massimo del rimborso annuale a titolo di spese di viaggio effettivamente sostenute in occasione di viaggi effettuati dai presidenti di commissione o di sottocommissione per partecipare a una conferenza o manifestazione riguardante una tematica di interesse europeo rientrante nelle competenze della rispettiva commissione o sottocommissione e che ha una dimensione parlamentare è fissato a 5008 EUR. Tale partecipazione richiede la previa autorizzazione del Presidente del Parlamento dopo verifica della disponibilità dei fondi nei limiti dell'importo massimo summenzionato.»;
6) all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Qualora la presenza di cui al paragrafo 1 abbia luogo nel territorio dell'Unione, il deputato percepisce un'indennità forfetaria pari a 359 EUR».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 1ofebbraio 2026.