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Decisione (PESC) 2026/383 del Consiglio del 17 febbraio 2026 che modifica la decisione 2011/101/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC1, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe.

In esito a un riesame della decisione 2011/101/PESC, il Consiglio ritiene che le disposizioni sul divieto di viaggio e sul congelamento dei beni, e quindi sul correlato divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, debbano essere soppresse e che il titolo di tale decisione debba essere modificato per indicare che il regime si limita all'embargo sulle armi.

Il Consiglio considera opportuno prorogare la decisione 2011/101/PESC fino al 20 febbraio 2027. Il Consiglio dovrebbe continuare a monitorare la situazione politica e di sicurezza nello Zimbabwe e a riesaminare costantemente le misure alla luce degli sviluppi.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2011/101/PESC è così modificata:

  1. 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a un embargo sulle armi in considerazione della situazione nello Zimbabwe» ;

  2. 2) gli articoli da 4 a 7 sono soppressi;

  3. 3) all'articolo 10, paragrafo 2, la data «20 febbraio 2026» è sostituita dalla data «20 febbraio 2027»;

  4. 4) l'allegato I è soppresso.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, 17 febbraio 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Keravnos