Decisione di esecuzione (UE) 2026/371 della Commissione del 19 febbraio 2026 che riconosce che la relazione presentata dalla Spagna a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento in tale Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili1, in particolare l’articolo 31, paragrafo 4,
La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che, per poter essere conteggiati ai fini degli obiettivi ivi fissati, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. A questo proposito, l’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva fissa soglie specifiche di riduzione delle emissioni per tali combustibili e l’articolo 31 disciplina le modalità di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal loro utilizzo. Nell’effettuare questi calcoli è possibile utilizzare i valori standard fissati negli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001. A determinate condizioni, anziché i valori standard delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole è possibile utilizzare i valori tipici. I valori tipici rappresentano il valore medio in una determinata zona e possono essere comunicati alla Commissione dagli Stati membri o da paesi terzi. Possono essere utilizzati solo se la Commissione ne riconosce l’accuratezza.
Il 31 luglio 2025 la Spagna ha presentato alla Commissione la relazione definitiva contenente i dati per misurare le emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento tipicamente prodotto in zone del suo territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica. I dati distinguono tra frumento non irriguo e frumento irriguo. La Spagna ha chiesto che sia riconosciuta l’accuratezza dei dati in conformità dell’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.
La Commissione ha valutato la relazione e ha constatato che contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento non irriguo e irriguo tipicamente prodotti nelle regioni NUTS 2 della Spagna.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La relazione che la Spagna ha presentato alla Commissione per il riconoscimento il 31 luglio 2025 contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento tipicamente prodotto nelle regioni NUTS 2 del suo territorio, in condizioni non irrigue e irrigue. L’allegato riporta la sintesi dei dati contenuti nella relazione.
Art. 2
La Spagna notifica senza indugio alla Commissione eventuali variazioni dei dati contenuti nella relazione, quale presentata alla Commissione ai fini del riconoscimento il 31 luglio 2025, che potrebbero incidere sull’accuratezza dei dati e di conseguenza sulle basi della presente decisione. La Commissione valuta le variazioni notificate per stabilire se la relazione contenga ancora i dati accurati alla base del suo riconoscimento.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa cessa di applicarsi il 12 marzo 2031.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen