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Decisione di esecuzione (UE) 2026/378 della Commissione del 20 febbraio 2026 che non rinnova l'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, primo comma, lettera b),

L'etofenprox è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno). Conformemente all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, era pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.

L'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 doveva scadere il 31 gennaio 2020. Il 27 luglio 2018 è stata presentata una domanda di rinnovo di tale approvazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

A norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/994 della Commissione3, la data di scadenza dell'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è stata posticipata al 31 ottobre 2022 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda di rinnovo di detta approvazione. A norma della decisione di esecuzione (UE) 2022/1487 della Commissione4, la data di scadenza dell'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è stata ulteriormente posticipata al 31 ottobre 2026 a motivo di ritardi connessi alla fornitura di ulteriori studi necessari per valutare i criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino dell'etofenprox.

L'etofenprox è stato approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1036/2013 della Commissione5, fatte salve le condizioni di cui all'allegato di tale regolamento.

L'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 doveva scadere il 30 giugno 2025. Il 25 ottobre 2023 è stata presentata una domanda di rinnovo di tale approvazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

A norma della decisione di esecuzione (UE) 2025/434 della Commissione6, la data di scadenza dell'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 è stata posticipata al 31 dicembre 2027 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda di rinnovo.

Il 12 giugno 2025 il richiedente che ha presentato le domande di rinnovo dell'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi per entrambi i tipi di prodotto 8 e 18 ha tuttavia informato la Commissione di aver ritirato le domande di rinnovo dell'approvazione.

Di conseguenza, poiché non è stato stabilito che l'etofenprox soddisfa ancora le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, è opportuno non rinnovare l'approvazione.

Al fine di consentire agli operatori economici di disporre di tempo sufficiente per adeguarsi, gli articoli trattati che sono stati trattati con l'etofenprox o che lo incorporano ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 possono essere immessi sul mercato per un periodo di 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'approvazione dell'etofenprox come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 non è rinnovata.

Art. 2

Gli articoli trattati che sono stati trattati con l'etofenprox o che lo incorporano intenzionalmente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 non sono più immessi sul mercato a decorrere dall'11 settembre 2026.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen