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Decisione (UE) 2026/643 del Consiglio del 23 febbraio 2026 relativa alla firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 4 marzo 2024 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell’accordo il 7 ottobre 2025.

L’accordo consente ai vettori aerei di trasferire i dati PNR dall’Unione alla Confederazione svizzera nel pieno rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all’articolo 7 della Carta e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all’articolo 8 della Carta. In particolare, l’accordo comprende garanzie adeguate con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti ai sensi dello stesso.

L’accordo promuove la cooperazione di polizia e giudiziaria tra le autorità competenti della Confederazione svizzera e quelle degli Stati membri, nonché Europol ed Eurojust, al fine di garantire efficacemente la sicurezza interna in assenza di controlli alle frontiere interne nello spazio Schengen.

In conformità dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con lettera del 9 febbraio 2026 l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

In conformità all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio1, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 19 dicembre 20252.

È pertanto opportuno firmare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È autorizzata la firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, con riserva della sua conclusione3.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Panayiotou