Decisione di esecuzione (UE) 2026/401 della Commissione del 24 febbraio 2026 recante modalità di applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei siti di importanza comunitaria e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2024/428, (UE) 2025/238, (UE) 2025/239, (UE) 2025/240, (UE) 2025/242, (UE) 2025/244, (UE) 2025/251, (UE) 2025/256 e (UE) 2025/257 [notificata con il numero C(2026) 992]
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,
La rete Natura 2000 è uno strumento essenziale per la protezione della biodiversità nell’Unione e comprende i siti inclusi nell’elenco dei siti di importanza comunitaria per le nove regioni biogeografiche menzionate all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE. Le regioni biogeografiche, come specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito dall’articolo 20 della direttiva 92/43/CEE, sono le seguenti:
a) la regione alpina, che comprende i territori unionali delle Alpi (Germania, Francia, Italia, Austria e Slovenia), dei Pirenei (Spagna e Francia), degli Appennini (Italia), delle montagne della Fennoscandia settentrionale (Finlandia e Svezia), dei Carpazi (Polonia, Romania e Slovacchia), delle Alpi Dinariche (Slovenia e Croazia) e delle catene montuose dei Balcani, Rila, Pirin, Rodopi e Saštinska Sredna Gora (Bulgaria);
b) la regione atlantica, che comprende i territori dell’Unione di Irlanda e Paesi Bassi e parti dei territori dell’Unione di Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia e Portogallo;
c) la regione boreale, che comprende parti dei territori dell’Unione di Finlandia e Svezia e i territori dell’Unione di Estonia, Lettonia e Lituania;
d) la regione continentale, che comprende il territorio dell’Unione del Lussemburgo e parti dei territori dell’Unione di Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Croazia e Svezia;
e) la regione del Mar Nero, che comprende parti del territorio dell’Unione di Bulgaria e Romania;
f) la regione macaronesica, che comprende gli arcipelaghi delle Azzorre e Madera (Portogallo) e le Isole Canarie (Spagna) nell’Oceano Atlantico;
g) la regione mediterranea, che comprende i territori unionali di Grecia, Cipro, in conformità all’articolo 1 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione del 20032, e Malta, parti dei territori unionali di Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Croazia;
h) la regione pannonica, che comprende il territorio dell’Unione dell’Ungheria e parti dei territori dell’Unione di Repubblica ceca, Romania e Slovacchia; e
i) la regione steppica, che comprende parti del territorio dell’Unione della Romania.
Al fine di compiere ulteriori progressi nell’istituzione della rete Natura 2000 e nell’ambito dell’adattamento periodico alla rete, la Commissione rivede con cadenza regolare l’elenco dei siti di importanza comunitaria. Anche gli Stati membri propongono regolarmente aggiornamenti alla loro rete di siti di importanza comunitaria. Tali aggiornamenti comprendono, tra l’altro, l’aggiunta di nuovi siti, la fusione e la suddivisione di siti esistenti e la correzione dei dati forniti per ciascun sito. Gli Stati membri propongono inoltre modifiche delle informazioni relative ai siti contenute nell’elenco dei siti di importanza comunitaria.
Attualmente gli elenchi dei siti di importanza comunitaria per le nove regioni biogeografiche sono stabiliti nelle decisioni di esecuzione (UE) 2024/4283, (UE) 2025/2384, (UE) 2025/2395, (UE) 2025/2406, (UE) 2025/2427, (UE) 2025/2448, (UE) 2025/2519, (UE) 2025/25610 e (UE) 2025/25711 della Commissione.
Grazie alla sorveglianza attuata a norma dell’articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione dei siti a livello dell’Unione sono quindi effettuate utilizzando i migliori dati disponibili.
Tra l’11 settembre 2024 e il 31 gennaio 2025 l’Austria, la Bulgaria, Cipro, la Cechia, l’Estonia, la Finlandia, la Francia, l’Ungheria, l’Irlanda, l’Italia, la Lituania, il Lussemburgo, la Lettonia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Spagna, la Svezia e la Slovenia hanno presentato alla Commissione versioni aggiornate delle rispettive banche dati nazionali, comprese le modifiche apportate ai codici dei siti, ai nomi, alla regione biogeografica, allo status prioritario, alla superficie, alla lunghezza e alle coordinate del centro del sito di determinati siti di importanza comunitaria nei rispettivi territori. Tali modifiche dovrebbero trovare riscontro negli elenchi dei siti di importanza comunitaria.
Al fine di semplificare la procedura per aggiornare l’elenco dei siti di importanza comunitaria e ridurre il numero di atti di esecuzione, è opportuno consolidare in un’unica decisione le diverse decisioni per ciascuna delle nove regioni biogeografiche. È pertanto opportuno abrogare le decisioni di esecuzione (UE) 2024/428, (UE) 2025/238, (UE) 2025/239, (UE) 2025/240, (UE) 2025/242, (UE) 2025/244, (UE) 2025/251, (UE) 2025/256 e (UE) 2025/257.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20 della direttiva 92/43/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’elenco dei siti di importanza comunitaria figura nell’allegato.
Art. 2
Sono abrogati i seguenti atti:
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2026 Per la Commissione Jessika Roswall Membro della Commissione