diritto.io

Decisione (UE) 2026/499 del Consiglio del 26 febbraio 2026 relativa al rinnovo del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all’articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra1, quale modificata dalla decisione (UE) 2022/2335 del Consiglio, del 28 novembre 2022, recante modifica della decisione (UE) 2015/2169, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra2, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/2169.

Il protocollo sulla cooperazione culturale3 («protocollo») allegato all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra4, definisce il quadro entro cui le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi.

Il protocollo contiene eccezionalmente disposizioni sul diritto per le coproduzioni audiovisive di fruire dei rispettivi regimi che, in linea di principio, è riservato ai paesi in via di sviluppo che dispongono di industrie audiovisive in via di sviluppo.

A norma di tali disposizioni del protocollo, dopo un periodo iniziale di tre anni il periodo di concessione del diritto deve essere rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi. In conformità di tali disposizioni, il periodo di concessione del diritto è stato rinnovato da ultimo fino al 30 giugno 2026, dato che nessuna delle parti vi ha posto termine. Le effettive conseguenze del protocollo in relazione alle coproduzioni audiovisive devono essere valutate a tempo debito dal comitato per la cooperazione culturale e fungere da base per la decisione dell’Unione sul rinnovo della concessione del diritto per un ulteriore periodo di tre anni, fino al 2029.

Conformemente alla decisione (UE) 2015/2169, la Commissione deve avvisare la Repubblica di Corea dell’intenzione dell’Unione di non prolungare il periodo durante il quale è concesso alle coproduzioni il diritto di cui all’articolo 5 del protocollo secondo la procedura da questo prevista, salvo che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata. In tal caso, la procedura diventa di nuovo applicabile alla scadenza del periodo di proroga.

Il 12 dicembre 2025 il comitato per la cooperazione culturale ha valutato, conformemente al protocollo, i risultati ottenuti grazie al riconoscimento del diritto per quanto riguarda il rafforzamento della diversità culturale e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa nelle opere coprodotte.

Il gruppo consultivo interno dell’Unione istituito a norma del protocollo è stato consultato in merito al rinnovo del periodo di concessione del diritto.

Considerata la relazione stretta, storica e unica tra l’Unione e la Repubblica di Corea e dato che le coproduzioni UE-Repubblica di Corea potrebbero essere reciprocamente vantaggiose dal punto di vista sia economico che culturale, è opportuno rinnovare il periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di usufruire dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali/regionali come previsto dal protocollo. Tale diritto potrebbe inoltre creare ulteriori opportunità per tutti gli Stati membri, compresi quelli che finora non hanno potuto sviluppare coproduzioni a livello bilaterale.

La presente decisione non incide sulle rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri. In particolare, non incide sulle competenze degli Stati membri di concludere accordi di coproduzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di fruire dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali di cui all’articolo 5, paragrafi da 4 a 7, del protocollo sulla cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, è rinnovato per tre anni, dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2029.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Damianos