Decisione (UE) 2026/452 della Commissione del 27 febbraio 2026 che istituisce la rete di cooperazione per il recupero e la confisca dei beni [notificata con il numero C(2026) 1239]
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
L’articolo 83, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 87, paragrafo 2, del trattato assegnano all’Unione il compito di garantire, tra l’altro, un’efficace cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale attraverso la definizione di norme minime per l’accesso alle informazioni e il relativo scambio tra le autorità di contrasto, e la definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità transfrontaliera particolarmente grave.
Conformemente all’articolo 29 della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio1 riguardante il recupero e la confisca dei beni, la Commissione dovrebbe istituire una rete di cooperazione per il recupero e la confisca dei beni.
È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti in questo campo e definirne i compiti e la struttura.
Il gruppo dovrebbe fornire consulenza alla Commissione e consentire lo scambio delle migliori pratiche in relazione all’attuazione della direttiva (UE) 2024/1260.
Il gruppo dovrebbe inoltre facilitare la cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni e gli uffici per la gestione dei beni negli Stati membri e con Europol.
Il gruppo dovrebbe essere costituito da rappresentanti degli uffici per il recupero dei beni e degli uffici per la gestione dei beni degli Stati membri, istituiti a norma degli articoli 5 e 22 della direttiva (UE) 2024/1260, e da Europol. È opportuno stabilire norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Oggetto
È istituita la rete di cooperazione per il recupero e la confisca dei beni.
Art. 2 Compiti
I compiti del gruppo sono i seguenti:
a) fornire consulenza e consentire lo scambio delle migliori pratiche in relazione all’attuazione della direttiva (UE) 2024/1260;
b) facilitare la cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni e gli uffici per la gestione dei beni negli Stati membri e con Europol.
Art. 3 Consultazione
La Commissione può consultare il gruppo in merito alle questioni relative all’attuazione della direttiva (UE) 2024/1260.
Art. 4 Composizione
1. Il gruppo è composto dalle autorità degli Stati membri che svolgono i compiti degli uffici per il recupero dei beni e degli uffici per la gestione dei beni, di cui agli articoli 5 e 22 della direttiva (UE) 2024/1260, e da Europol.
2. I membri nominano i loro rappresentanti e sono responsabili di garantire che questi dispongano di un elevato livello di competenza.
Art. 5 Presidenza
Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione e, se del caso, sulla base dell’ordine del giorno, da un rappresentante di Europol.
Art. 6 Funzionamento
1. Il gruppo agisce su richiesta della Commissione, in conformità della decisione C(2016) 3301 della Commissione2, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.
2. Le riunioni del gruppo si svolgono, in linea di principio, nei locali della Commissione. Se necessario, possono essere organizzate riunioni in videoconferenza o riunioni ibride in videoconferenza/presenza. In base all’ordine del giorno, le riunioni del gruppo possono svolgersi anche nei locali di Europol.
3. La Commissione assicura i servizi di segreteria. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.
4. D’intesa con la Commissione, il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.
5. Il verbale delle discussioni in merito a ciascun punto all’ordine del giorno e ai pareri espressi dal gruppo è pertinente e completo. Il verbale è redatto dalla segreteria sotto la responsabilità del presidente.
6. Il gruppo si adopera per adottare i pareri, le raccomandazioni e le relazioni per consenso. In caso di votazione, il risultato del voto è deciso a maggioranza semplice dei membri. I membri che esprimono voto contrario o si astengono hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni che sono stati adottati un documento riepilogativo dei motivi della loro posizione.
7. Nel corso della sua attività il gruppo tratta i dati personali conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
Art. 7 Sottogruppi
La Commissione può istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dalla Commissione stessa. I sottogruppi sono composti dalle autorità degli Stati membri competenti nelle questioni interessate. I sottogruppi operano in conformità delle norme orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi si sciolgono una volta espletato il loro mandato.
Art. 8 Esperti invitati
Su base ad hoc la Commissione può invitare a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi esperti con competenze specifiche in una materia all’ordine del giorno, provenienti anche da Eurojust, dalla Procura europea (EPPO) e, se del caso, dall’Autorità antiriciclaggio.
Art. 9 Osservatori
1. È possibile concedere lo status di osservatore a persone, organizzazioni e soggetti pubblici diversi dalle autorità degli Stati membri, in conformità delle norme orizzontali, su invito diretto.
2. Le organizzazioni e i soggetti pubblici nominati in qualità di osservatori designano i loro rappresentanti.
3. Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dal presidente a partecipare alle discussioni del gruppo e a fornire consulenza. Essi non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione dei pareri, delle raccomandazioni e delle relazioni del gruppo o dei sottogruppi.
Art. 10 Regolamento interno
Su proposta dalla Commissione, e di concerto con essa, il gruppo adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti, in conformità delle norme orizzontali. I sottogruppi operano in conformità del regolamento interno del gruppo.
Art. 11 Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate
I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli osservatori e gli esperti invitati, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/4434 e (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione5. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.