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Decisione di esecuzione (UE) 2026/457 della Commissione del 27 febbraio 2026 che autorizza l’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2026) 1262] (I testi in lingua neerlandese e tedesca sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,

Il 30 maggio 2023 Bayer Agriculture B.V., con sede in Belgio, ha presentato all’autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto di Bayer CropScience LP, con sede negli Stati Uniti, e KWS SAAT SE & Co. KGaA, con sede in Germania, («richiedenti»), conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 («domanda»).

Il 12 maggio 2025 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha espresso un parere scientifico2 favorevole sulla barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. L’Autorità ha concluso che la barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1, come descritto nella domanda, è sicura quanto la sua versione tradizionale e le varietà di riferimento non geneticamente modificate sottoposte a test per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e animale e sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che il consumo di alimenti e mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 non costituisce una preoccupazione sul piano nutrizionale.

Nel suo parere scientifico l’Autorità ha preso in considerazione tutte le questioni e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri nel contesto della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Tenendo conto di tali conclusioni, è opportuno autorizzare l’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 per gli usi elencati nella domanda.

Con lettera del 19 gennaio 2026 Bayer Agriculture B.V., con sede in Belgio, ha informato la Commissione del fatto che Bayer CropScience LP aveva modificato la propria forma giuridica e cambiato il proprio nome in Bayer CropScience LLC a decorrere dal 1o gennaio 2026.

È opportuno assegnare un identificatore unico alla barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione3.

Per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Il parere dell’Autorità non giustifica l’imposizione di ulteriori condizioni specifiche o di restrizioni per l’immissione in commercio, l’uso e la manipolazione degli alimenti, ingredienti alimentari e mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Tutte le informazioni pertinenti relative all’autorizzazione dei prodotti oggetto della presente decisione dovrebbero essere inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario e il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Alla barbabietola da zucchero (Beta vulgaris L.) geneticamente modificata KWS20-1, di cui all’allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico KB-KWS2Ø1-6 conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004.

Art. 2 Autorizzazione

I seguenti prodotti sono autorizzati conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione:

  1. a) alimenti e ingredienti alimentari derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KB-KWS2Ø1-6;

  2. b) mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KB-KWS2Ø1-6.

Art. 4 Metodo di rilevamento

Per il rilevamento della barbabietola da zucchero geneticamente modificata KB-KWS2Ø1-6 si applica il metodo indicato alla lettera d) dell’allegato.

Art. 6 Titolari dell’autorizzazione

I titolari dell’autorizzazione sono:

  1. a) Bayer CropScience LLC, rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture B.V., Belgio;

  2. b) KWS SAAT SE & Co. KGaA, Germania.

Art. 7 Validità

La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.

Art. 8 Destinatario

Sono destinatari della presente decisione:

  1. a) Bayer CropScience LLC, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture B.V., Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio; e

  2. b) KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstrasse 31, Einbeck, 37574, Germania.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione