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Decisione (UE) 2026/478 della Commissione del 3 marzo 2026 che modifica l’allegato della convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino1, in particolare l’articolo 8, paragrafo 5,

La convenzione monetaria tra l’Unione e la Repubblica di San Marino (di seguito, la «convenzione») è entrata in vigore il 1o settembre 2012.

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della convenzione, la Repubblica di San Marino è tenuta ad attuare gli atti giuridici e le norme dell’Unione in materia di banconote e monete in euro, di legislazione bancaria e finanziaria, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni e di obblighi di comunicazione di dati statistici. Gli atti e le norme in questione sono elencati nell’allegato della convenzione monetaria.

È opportuno che la Commissione modifichi ogni anno o più spesso, se necessario, l’allegato della convenzione monetaria per tener conto dei nuovi atti giuridici e delle nuove norme pertinenti dell’Unione e delle modifiche introdotte nei testi vigenti.

Gli atti giuridici e le norme dell’Unione non più pertinenti dovrebbero essere depennati dall’allegato, in cui dovrebbero invece essere aggiunti altri atti giuridici e norme dell’Unione che siano stati adottati o modificati.

L’allegato della convenzione monetaria dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’allegato della convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen