Decisione (UE) 2026/554 del Consiglio del 5 marzo 2026 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo1,
Conformemente alla decisione (UE) 2025/1348 del Consiglio2, l’accordo tra l’Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina3 («accordo») è stato firmato l’11 giugno 2025, con riserva della sua conclusione in data successiva.
Ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio4, in circostanze che richiedono l’invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l’Unione deve concludere con il paese terzo interessato, ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, un accordo sullo status.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio5; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’accordo tra l’Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina è approvato a nome dell’Unione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione6.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2026 Per il Consiglio Il presidente N. Ioannides