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Decisione (UE) 2026/570 del Consiglio del 5 marzo 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale riguardo all’adesione della Repubblica Islamica del Pakistan all’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola («accordo») è stato firmato a nome dell’Unione il 18 novembre 2016 in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio1, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L’accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1o gennaio 2017, conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, dello stesso, ed è stato concluso dall’Unione mediante decisione (UE) 2019/848 del Consiglio2.

A norma dell’articolo 29 dell’accordo, il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») deve stabilire le condizioni di adesione di un governo all’accordo.

La Repubblica Islamica del Pakistan ha presentato domanda formale di adesione all’accordo. Il Consiglio dei membri sarà pertanto invitato, in occasione di una sua sessione futura o nell’ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a stabilire le condizioni per l’adesione della Repubblica Islamica del Pakistan all’accordo per quanto riguarda le quote di partecipazione al Consiglio oleicolo internazionale («COI») e il termine per il deposito dello strumento di adesione.

Poiché il Pakistan sta sviluppando il settore oleicolo a livello di consumi e intende incrementarne la produzione, l’adesione del paese, a determinate condizioni, potrebbe rafforzare il COI, in particolare in vista del raggiungimento dell’uniformità tra le normative nazionali e internazionali relativamente alle caratteristiche dei prodotti oleicoli, al fine di evitare ogni ostacolo agli scambi.

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri, poiché le decisioni che saranno adottate per stabilire le condizioni di adesione del Pakistan all’accordo avranno effetti giuridici sull’Unione, incidendo sull’equilibrio decisionale all’interno del Consiglio dei membri nel caso in cui le decisioni non siano adottate per consenso a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in occasione di una sua sessione futura o nell’ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale mediante scambio di lettere, riguardo alle condizioni di adesione all’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola da parte del governo della Repubblica Islamica del Pakistan, è stabilita in allegato.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2026 Per il Consiglio Il presidente N. Ioannides