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Decisione (UE) 2026/860 del Consiglio del 5 marzo 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma del protocollo dell’accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus in riferimento al progetto di decisione n. …/… di tale comitato che adotta il suo regolamento interno

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Con decisione 2002/917/CE del Consiglio1 l’Unione ha concluso l’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («accordo Interbus»), che è entrato in vigore il 1o gennaio 2003.

Con decisione (UE) 2023/911 del Consiglio2 l’Unione ha concluso il protocollo relativo ai servizi internazionali regolari e ai servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus dell’accordo Interbus («protocollo»), che è entrato in vigore il 1o ottobre 2024.

A norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del protocollo, è istituito un comitato misto («comitato misto istituito a norma del protocollo»).

A norma dell’articolo 23, paragrafo 3, dell’accordo Interbus, applicabile in virtù dell’articolo 18, paragrafo 2, del protocollo, il comitato misto isitutito a norma del protocollo deve adottare il suo regolamento interno.

Nella sua prossima riunione, il comitato misto istituito a norma del protocollo è chiamato ad adottare una decisione che adotta il suo regolamento interno.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito a norma del protocollo, poiché la decisione che detto comitato dovrà adottare vincolerà l’Unione.

L’adozione del regolamento interno del comitato misto istituito a norma del protocollo agevolerà l’applicazione del protocollo. Tale regolamento interno dovrebbe corrispondere strettamente, con i necessari adeguamenti, al regolamento interno del comitato misto istituito a norma dell’accordo Interbus con decisione n. 1/2011 di tale comitato3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella prossima riunione del comitato misto istituito a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del protocollo relativo ai servizi internazionali regolari e ai servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus dell’accordo Interbus per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione del comitato misto istituito a norma del protocollo accluso alla presente decisione.

Art. 2

I rappresentanti dell’Unione in sede di comitato misto istituito a norma del protocollo possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto istituito a norma del protocollo relativa all’adozione del suo regolamento interno senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2026 Per il Consiglio Il presidente N. Ioannides