Decisione (PESC) 2026/612 del Consiglio del 16 marzo 2026 a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi convenzionali illegali e relative munizioni volto a ridurre il rischio di diversione e trasferimento illegale («iTrace VI»)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
La strategia globale dell’UE per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea del 2016 («strategia globale dell’UE») mette in evidenza che l’Unione promuoverà la pace e garantirà la sicurezza dei propri cittadini e del proprio territorio e intensificherà il contributo alla sicurezza collettiva. La strategia globale dell’UE appoggia inoltre con determinazione la piena attuazione e applicazione dei trattati e dei regimi multilaterali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti, oltre a chiedere il «rintracciamento transfrontaliero delle armi», riconoscendo che la sicurezza europea si fonda su valutazioni migliori e condivise delle minacce e delle sfide interne ed esterne.
La strategia dell'UE del 19 novembre 2018 contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro (small arms and light weapons – «SALW») illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» («strategia dell'UE sulle SALW») sottolinea che le SALW illegali contribuiscono da tempo all'instabilità e alla violenza nell'Unione, nel suo immediato vicinato e nel resto del mondo. La strategia dell'UE sulle SALW stabilisce il quadro d'azione dell'Unione al fine di affrontare tali minacce e si impegna a sostenere attività di ricerca riguardanti l'origine delle SALW illegali nelle zone di conflitto, quali la Conflict Armament Research del progetto iTrace («progetto iTrace»).
La produzione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi e munizioni convenzionali, così come la loro accumulazione eccessiva e diffusione incontrollata, alimentano l’insicurezza in Europa e nel suo vicinato nonché in molte altre regioni del mondo, esacerbando il conflitto e minacciando la rappacificazione postbellica, ponendo in tal modo una grave minaccia per la pace e la sicurezza europee.
Nella strategia dell’Unione sulle SALW si evidenzia che l’Unione sosterrà l’attività dei gruppi delle Nazioni Unite incaricati del monitoraggio degli embarghi sulle armi e che l’Unione esaminerà soluzioni per migliorare l’accesso alle conclusioni di tali gruppi in materia di diversione e armi da fuoco e SALW illegali a fini di controllo delle esportazioni di armi.
Nell’ambito del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti («programma di azione dell’ONU»), adottato il 20 luglio 2001, tutti gli Stati membri dell’ONU si sono impegnati, all’atto di valutare le domande di autorizzazioni di esportazione, a prevenire il traffico illegale di SALW o la loro diversione verso destinatari non autorizzati e, in particolare, a tener conto del rischio di diversione di SALW verso il commercio illegale.
L’8 dicembre 2005 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato lo strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, SALW illegali («strumento internazionale per il rintracciamento»).
Il 28 giugno 2024, in occasione della quarta conferenza di revisione del programma di azione dell’ONU e dello strumento internazionale per il rintracciamento, tutti gli Stati membri dell’ONU hanno affermato il loro impegno a incoraggiare gli Stati, all’atto di rintracciare SALW illegali, comprese quelle rinvenute in situazioni di conflitto o post-conflitto, a consultare i registri nello Stato in cui la SALW è stata rinvenuta, a consultare lo Stato in cui tale arma è stata prodotta, o entrambe. Tale impegno è in linea con la relazione finale, pubblicata nel 2022, dal titolo «Ottava riunione biennale degli Stati intesa a valutare l’attuazione del programma di azione dell’ONU», che rileva l’importanza di sviluppare o istituire rigorosi quadri normativi nazionali per la marcatura, la registrazione e il rintracciamento delle SALW, in linea con lo strumento internazionale per il rintracciamento, al fine di prevenire e combattere la diversione e il trasferimento internazionale illecito di SALW verso destinatari non autorizzati.
Il 24 dicembre 2014 è entrato in vigore il trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty — «ATT»). L’obiettivo dell’ATT è stabilire norme internazionali comuni del più alto standard possibile per disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali, prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione. L’Unione dovrebbe sostenere tutti gli Stati membri dell’ONU nell’esecuzione di controlli efficaci sul trasferimento di armi al fine di assicurare che l’ATT sia quanto più possibile efficace, in particolare riguardo all’attuazione del suo articolo 11.
L’Unione ha già sostenuto il progetto iTrace adottando le decisioni 2013/698/PESC1, (PESC) 2015/19082, (PESC) 2017/22833, (PESC) 2019/21914 e (PESC) 2023/3875 del Consiglio (che hanno sostenuto rispettivamente iTrace I, II, III, IV e V) e dovrebbe sostenere iTrace VI, la sesta fase di questo meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi convenzionali illegali e relative munizioni, al fine di contribuire alla sicurezza collettiva dell’Europa, come previsto nella strategia globale dell’UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. In vista dell’attuazione della strategia globale dell’UE, della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio6, modificata dalla decisione (PESC) 2025/779 del Consiglio7, della strategia dell’UE sulle SALW del 2018 e della promozione della pace e della sicurezza, le attività del progetto iTrace che devono essere sostenute dall’Unione si prefiggono i seguenti obiettivi specifici:
prosecuzione del funzionamento di un sistema mondiale di gestione delle informazioni di facile impiego sulle armi convenzionali e relative munizioni oggetto di diversione o traffico («iTrace») che siano state documentate in zone colpite da conflitti al fine di fornire ai responsabili delle politiche, agli esperti del controllo delle armi convenzionali e ai funzionari incaricati del controllo delle esportazioni di armi convenzionali le informazioni pertinenti per sviluppare strategie e progetti efficaci e basati su elementi concreti contro la diffusione illegale di armi convenzionali e relative munizioni;
formazione e tutoraggio delle autorità nazionali negli Stati colpiti da conflitti nella prospettiva di sviluppare capacità nazionali sostenibili per l’identificazione e il rintracciamento di armi convenzionali illegali, incoraggiare un’assidua cooperazione con il progetto iTrace, individuare meglio le priorità in materia di sicurezza fisica e gestione delle scorte, definire in modo più efficace i requisiti nazionali in termini di assistenza nelle attività di controllo delle armi e di contrasto — in particolare le iniziative finanziate dall’Unione, quali il sistema di Interpol per la registrazione e la tracciabilità delle armi da fuoco illegali (iARMS) e le attività dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) — e rafforzare il dialogo con le missioni e le iniziative dell’Unione;
aumento della frequenza e durata delle ricerche sul campo relativamente alle armi convenzionali e relative munizioni che circolano illegalmente in zone colpite da conflitti allo scopo di generare dati iTrace, in risposta a precise richieste formulate dagli Stati membri e dalle delegazioni dell’Unione;
sostegno su misura alle autorità incaricate del controllo delle esportazioni di armi e ai responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi degli Stati membri, fra cui ripetute visite consultive da parte del personale del progetto iTrace nelle capitali degli Stati membri, un help desk che fornisca 24 ore su 24 consulenza immediata sulle strategie di valutazione dei rischi e di lotta alla diversione, il funzionamento di applicazioni sicure per dashboard su desktop e dispositivi mobili che forniscano notifiche istantanee di diversioni successive all’esportazione e la realizzazione da parte del personale del progetto iTrace di verifiche successive alla spedizione su richiesta degli Stati membri;
aumento della sensibilizzazione, tramite attività di divulgazione, sui risultati del progetto, promozione della finalità e delle funzioni disponibili di iTrace presso i responsabili delle politiche internazionali e nazionali, gli esperti del controllo delle armi convenzionali e le autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione e rafforzamento della capacità internazionale di monitorare la diffusione illegale di armi convenzionali e relative munizioni e materiale correlato, nonché di assistere i responsabili delle politiche nell’individuazione dei settori prioritari per l’assistenza e la cooperazione internazionali e di ridurre il rischio di diversione delle armi convenzionali e relative munizioni;
stesura di relazioni su questioni politiche fondamentali, ricavate dai dati prodotti dalle indagini sul campo e presentate nel sistema iTrace, concernenti settori specifici che meritano attenzione internazionale, inclusi i principali modelli di traffico di armi convenzionali e relative munizioni e la distribuzione regionale di armi convenzionali e relative munizioni e materiale correlato oggetto di traffico; e
prosecuzione del rintracciamento di armi convenzionali e relative munizioni, con la cooperazione degli Stati membri e dei paesi terzi, quale metodo più efficace per determinare e verificare, nella misura più ampia possibile, i meccanismi alla base della diversione di armi convenzionali e relative munizioni verso utilizzatori non autorizzati. Le attività di rintracciamento saranno accompagnate da indagini di follow-up volte a individuare le reti di individui, finanziarie e logistiche che si celano dietro ai trasferimenti di armi convenzionali illegali.
2. Una descrizione dettagliata del progetto sostenuto è riportata nell’allegato.
Art. 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica del progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è realizzata da Conflict Armament Research («CAR»).
3. CAR svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con CAR.
Art. 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 6000000 EUR. Il bilancio totale stimato per l’intero progetto è pari a 8400000 EUR, messi a disposizione attraverso il cofinanziamento con CAR e il ministero federale tedesco degli Affari esteri.
2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione dell’importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude il necessario accordo con CAR. Tale accordo stabilisce che CAR deve assicurare la visibilità del contributo dell’Unione in misura commisurata all’entità del contributo.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione di tale accordo.
Art. 4
1. L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche trimestrali descrittive preparate da CAR. Su tali relazioni si basa la valutazione dei risultati della presente decisione che il Consiglio dovrà effettuare. Al fine di assistere il Consiglio in tale valutazione, l’impatto del progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è valutato da un organismo esterno.
2. La Commissione riferisce al Consiglio sugli aspetti finanziari del progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore qualora entro tale termine non sia stato concluso alcun accordo.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2026 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas