Decisione (UE) 2026/710 del Consiglio del 16 marzo 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, in merito all’istituzione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione e all’approvazione dell’istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato delle regioni dell’Unione europea e le autorità locali elette della Repubblica di Moldova
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra1 («accordo»), è entrato in vigore il 1o luglio 2016.
Nel preambolo dell’accordo si riconosce l’impegno delle parti a portare avanti le riforme e i processi di ravvicinamento nella Repubblica di Moldova, sulla base di valori comuni, tra cui il rispetto della buona governance.
L’accordo stabilisce le finalità del dialogo politico, incluso il rafforzamento del rispetto della buona governance, che è fondamentale per consolidare le relazioni tra le parti.
L’articolo 4 dell’accordo sulla cooperazione in materia di riforme interne impone alle parti dell’accordo di cooperare al fine di garantire che le loro politiche interne siano basate su principi comuni, segnatamente la stabilità e l’efficacia delle istituzioni democratiche.
L’articolo 47 dell’accordo si concentra sul rafforzamento della cooperazione in materia di gestione delle finanze pubbliche al fine di garantire lo sviluppo della politica di bilancio e di sani sistemi di controllo interno pubblico e di revisione contabile esterna, in linea con i principi fondamentali di responsabilità, trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia.
L’articolo 107 dell’accordo impone alle parti di promuovere la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale in materia di politica regionale, compresi i metodi di definizione e di attuazione delle politiche regionali, tra cui il partenariato e la governance a più livelli, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree svantaggiate e alla cooperazione territoriale, allo scopo di istituire canali di comunicazione e di rafforzare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali, regionali e locali, i soggetti socioeconomici e la società civile.
In virtù dell’articolo 140 dell’accordo alla Repubblica di Moldova è consentito partecipare a tutte le agenzie dell’Unione aperte alla partecipazione della Repubblica di Moldova conformemente alle disposizioni pertinenti che istituiscono tali agenzie, essendo il Comitato delle regioni un organo consultivo dell’Unione.
L’accordo conferisce al Consiglio di associazione il potere di adottare decisioni per conseguire gli obiettivi dell’accordo.
L’articolo 439, paragrafo 2, dell’accordo prevede che il Consiglio di associazione possa decidere di istituire comitati o organi speciali in settori specifici necessari per l’attuazione dell’accordo.
Il Consiglio di associazione deve adottare una decisione in merito all’istituzione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione e all’approvazione dell’istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato delle regioni dell’Unione europea e le autorità locali elette della Repubblica di Moldova.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione è di sostenere l’istituzione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione e l’approvazione dell’istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato delle regioni dell’Unione europea e la Repubblica di Moldova, e si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2026 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas