Decisione (UE) 2026/711 del Consiglio del 16 marzo 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva e a un nuovo metodo di analisi per determinare l’indice di perossido in tali oli
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola1 («accordo») è stato firmato il 18 novembre 2016 a nome dell’Unione in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio2 ed è stato concluso dall’Unione con la decisione (UE) 2019/848 del Consiglio3.
A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo, il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) («Consiglio dei membri») può prendere decisioni e adottare raccomandazioni per l’applicazione delle disposizioni dell’accordo.
Il Consiglio dei membri è tenuto ad adottare una decisione che modifica la norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva e una decisione relativa a un nuovo metodo di analisi per determinare l’indice di perossido in tali oli, mediante scambio di lettere in vista della sua 123a sessione che si terrà a giugno 2026 o durante tale sessione.
Le decisioni da adottare sono state oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici della Commissione e degli Stati membri nel settore dell’olio d’oliva. Tali decisioni contribuiranno all’armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore oltre a istituire un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli.
L’Unione dovrebbe pertanto sostenere l’adozione della decisione su un nuovo metodo di analisi per determinare l’indice di perossido negli oli d’oliva e negli oli di sansa d’oliva, mediante scambio di lettere.
Per quanto riguarda le modifiche della norma commerciale del COI applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva (norma commerciale COI/T.15/NC n. 4), l’Unione dovrebbe sostenere l’aggiunta della varietà Coratina alle varietà Koroneiki e Nocellara del Belice, senza limitare l’applicazione della nota sul tenore totale di steroli nelle varietà Coratina, Koroneiki e Nocellara del Belice fino alla fine della campagna agricola 2026/27.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri, poiché le decisioni da adottare avranno effetti giuridici per l’Unione relativamente agli scambi internazionali con gli altri membri del COI e saranno in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulle norme di commercializzazione e sui controlli di conformità relativi all’olio d’oliva adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4.
Qualora l’adozione delle decisioni sia rinviata alla 123a sessione del Consiglio dei membri perché determinati membri del COI non sono in grado di dare preventivamente la loro approvazione per l’adozione delle decisioni, la posizione di cui all’allegato della presente decisione dovrebbe essere adottata a nome dell’Unione durante la 123a sessione del Consiglio dei membri.
Gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI possono tuttavia essere approvati dai rappresentanti dell’Unione in sede di Consiglio dei membri del COI senza un’ulteriore decisione del Consiglio, qualora essi risultino da modifiche relative alla revisione della norma commerciale o alla revisione del nuovo metodo.
Al fine di salvaguardare l’interesse dell’Unione, i rappresentanti dell’Unione nel Consiglio dei membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati a chiedere il rinvio dell’adozione della decisione che modifica la norma commerciale e dell’adozione del nuovo metodo per determinare l’indice di perossido negli oli d’oliva e negli oli di sansa d’oliva, qualora la posizione da adottare a nome dell’Unione possa essere messa in discussione dalle nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima dello scambio di lettere in vista dell’avvio della 123a sessione del Consiglio dei membri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) («Consiglio dei membri») riguardo l’adozione di decisioni del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere in vista della 123a sessione che si terrà a giugno 2026 o durante tale sessione figura nell’allegato della presente decisione.
Le decisioni di cui al primo comma sono la decisione sulla norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva, nonché la decisione su un nuovo metodo per determinare l’indice di perossido in tali oli.
Art. 2
Gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI possono essere approvati dai rappresentanti dell’Unione in sede di Consiglio dei membri senza un’ulteriore decisione del Consiglio, qualora tali adattamenti tecnici risultino da modifiche relative alla revisione della norma commerciale per gli oli d’oliva e gli oli di sansa d’oliva o alla revisioen del nuovo metodo.
Art. 3
Qualora sulla posizione di cui all’articolo 1 possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima dell’avvio dello scambio di lettere in vista della 123a sessione del Consiglio dei membri, i rappresentati dell’Unione chiedono che l’adozione della decisione che modifica la norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva e della decisione sul nuovo metodo per determinare l’indice di perossido in tali oli sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base delle nuove informazioni.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2026 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas