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Decisione di esecuzione (UE) 2026/738 della Commissione del 27 marzo 2026 che revoca l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87403 e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1307 [notificata con il numero C(2026) 2001] (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati1, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 21, paragrafo 2,

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1307 della Commissione2 ha autorizzato l’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87403. L’autorizzazione riguarda anche l’immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 87403 per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione.

Con lettera del 18 giugno 2025 Bayer Agriculture BV, con sede in Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, con sede negli Stati Uniti, ha chiesto la revoca dell’autorizzazione del granturco geneticamente modificato MON 87403. Il titolare dell’autorizzazione ha dichiarato che il granturco geneticamente modificato MON 87403 non è mai stato coltivato nei paesi in cui sarebbe stata possibile la coltivazione e che in futuro non intende pertanto commercializzare o introdurre prodotti che lo contengono o sono da esso costituiti o derivati.

Con lettera del 19 gennaio 2026 Bayer Agriculture BV, con sede in Belgio, ha informato la Commissione del fatto che Bayer CropScience LP aveva modificato la propria forma giuridica e cambiato il proprio nome in Bayer CropScience LLC a decorrere dal 1o gennaio 2026.

È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1307 e revocare l’autorizzazione del granturco geneticamente modificato MON 87403.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Revoca dell’autorizzazione

L’autorizzazione di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87403 è revocata.

Art. 3 Destinatario

Bayer CropScience LLC, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione