Decisione (PESC) 2026/777 del Consiglio del 30 marzo 2026 che modifica l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/851/PESC1 che ha istituito l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA). Il 16 dicembre 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/3186l2 che ha modificato l’azione comune 2008/851/PESC e ha prorogato EUNAVFOR ATALANTA fino al 28 febbraio 2027.
Il 24 giugno 2025 il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto che il mandato di EUNAVFOR ATALANTA dovrebbe essere allineato con quello della operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES) per quanto riguarda il monitoraggio e la comunicazione relativi alle flotte ombra.
Nel contesto della revisione strategica 2026 di EUNAVFOR ASPIDES e della valutazione strategica 2025 di EUNAVFOR ATALANTA, il CPS ha raccomandato che sia interrotto il compito non esecutivo di monitorare il commercio illecito di carbone di legna.
Inoltre, il CPS ha raccomandato che EUNAVFOR ATALANTA, oltre ai suoi attuali compiti non esecutivi che garantiscono la conoscenza della situazione marittima, sia incaricata di raccogliere e condividere informazioni sulle attività sospette relative alle infrastrutture critiche sottomarine, nei limiti dei mezzi e delle capacità.
L’azione comune 2008/851/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Nell’azione comune 2008/851/PESC, l’articolo 1 è così modificato:
1) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. EUNAVFOR ATALANTA monitora altresì, come compito secondario non esecutivo, il traffico di armi, la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), e il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988.» ;
2) al paragrafo 7 è aggiunta la frase seguente: «Inoltre, EUNAVFOR ATALANTA raccoglie e condivide informazioni sulle attività sospette relative alle infrastrutture critiche sottomarine, nei limiti dei mezzi e delle capacità.»
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Panayiotou