Decisione (UE) 2026/832 del Consiglio del 30 marzo 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di una decisione relativa alla compilazione di un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membri del gruppo di esperti costituito a norma dell’articolo 409 di tale accordo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra1 («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), è stato concluso con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio2 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021.
A norma dell’articolo 409, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile («comitato commerciale specializzato»), istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera j), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è tenuto a compilare un elenco di almeno 15 persone disposte e idonee a far parte del gruppo di esperti su questioni che emergono nell’ambito dell’articolo 355, paragrafo 3, e della parte seconda, rubrica prima, titolo XI, capi 6, 7 e 8, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
Ciascuna parte dovrebbe indicare almeno cinque persone affinché esercitino le funzioni di membri del gruppo di esperti. Le parti dovrebbero parimenti indicare almeno cinque persone che non sono cittadini né dell’una né dell’altra parte e che sono disposte e idonee a esercitare le funzioni di presidente del gruppo di esperti.
Il comitato commerciale specializzato dovrebbe provvedere affinché l’elenco sia tenuto aggiornato e affinché gli esperti siano sempre almeno in numero di 15.
Conformemente all’articolo 409, paragrafo 4, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, gli esperti proposti come membri del gruppo dovrebbero vantare conoscenze o competenze specialistiche in diritto del lavoro o in diritto ambientale, in altre materie disciplinate dal capo o dai capi applicabili ovvero nella risoluzione delle controversie che sorgono nell’ambito di accordi internazionali.
Inoltre gli esperti proposti come membri del gruppo dovrebbero esercitare le funzioni a titolo personale e non dovrebbero accettare istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo sulle materie contestate. Essi non dovrebbero essere collegati alle parti né ricevere istruzioni dalle medesime e non dovrebbero essere membri, funzionari né altri agenti di istituzioni dell’Unione, di governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito.
In base alle proposte dell’Unione e del Regno Unito, è opportuno che il comitato commerciale specializzato approvi i due sottoelenchi per la posizione di membro del gruppo di esperti e il sottoelenco per la posizione di presidente del gruppo di esperti.
È pertanto opportuno stabilire la posizione dell’Unione in sede di comitato commerciale specializzato nel progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile («comitato commerciale specializzato»), istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), per quanto riguarda l’adozione di una decisione relativa alla compilazione di un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membri del gruppo di esperti costituito a norma dell’articolo 409 di tale accordo, figura nel progetto di decisione del comitato commerciale specializzato accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Panayiotou