Decisione di esecuzione (UE) 2026/753 della Commissione del 31 marzo 2026 che riconosce che la relazione presentata dalla Lettonia a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza in tale Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili1, in particolare l’articolo 31, paragrafo 4,
La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che, per poter essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati nella direttiva, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. A questo proposito, l’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva fissa soglie specifiche di riduzione delle emissioni per tali combustibili e l’articolo 31 disciplina le modalità di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal loro utilizzo. Nell’effettuare questi calcoli è possibile utilizzare i valori standard fissati negli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001. A determinate condizioni, anziché i valori standard delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole è possibile utilizzare i valori tipici. I valori tipici rappresentano il valore medio in una determinata zona e possono essere comunicati alla Commissione dagli Stati membri o da paesi terzi. Possono essere utilizzati solo se la Commissione ne riconosce l’accuratezza.
Il 23 luglio 2025 la Lettonia ha presentato alla Commissione la relazione definitiva contenente i dati per misurare le emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza tipicamente prodotta in zone del suo territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica. La Lettonia ha chiesto che sia riconosciuta l’accuratezza dei dati in conformità dell’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.
La Commissione ha valutato la relazione e ha constatato che contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza tipicamente prodotta nelle regioni NUTS 2 della Lettonia.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La relazione che la Lettonia ha presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 23 luglio 2025 contiene dati accurati per la misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza tipicamente prodotta nelle regioni NUTS 2 della Lettonia. L’allegato riporta la sintesi dei dati contenuti nella relazione.
Art. 2
La Lettonia notifica senza indugio alla Commissione eventuali variazioni dei dati contenuti nella relazione, quale presentata alla Commissione ai fini del riconoscimento il 23 luglio 2025, che potrebbero incidere sull’accuratezza dei dati e di conseguenza sulle basi della presente decisione. La Commissione valuta le variazioni notificate per stabilire se la relazione contenga ancora i dati accurati alla base del suo riconoscimento.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa cessa di applicarsi il 21 aprile 2031.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen