Decisione (UE) 2026/858 del Consiglio del 1o aprile 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’ambito della terza sessione dell’Autorità di sorveglianza istituita a norma del protocollo di Lussemburgo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’Unione ha approvato il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 («protocollo di Lussemburgo») mediante la decisione 2014/888/UE del Consiglio1 e ha acquisito lo status di organizzazione regionale di integrazione economica nell’ambito di tale protocollo.
L’Autorità di sorveglianza istituita a norma dell’articolo XII del protocollo di Lussemburgo («Autorità di sorveglianza») può modificare lo statuto conformemente all’articolo 12 e il regolamento interno conformemente e all’articolo 18. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 8, dello statuto, l’Autorità di sorveglianza deve approvare le norme tipo riguardanti l’identificazione permanente del materiale rotabile ferroviario, elaborate nell’ambito del Comitato per i trasporti interni della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) («norme tipo») e le modifiche delle norme tipo.
Nella terza sessione, il 14 aprile 2026, tra gli altri punti all’ordine del giorno, ci si aspetta che l’Autorità di sorveglianza riveda il proprio statuto e il proprio regolamento interno e prenda atto della terza revisione delle norme tipo [«norme tipo (revisione 3)»].
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nella terza sessione dell’Autorità di sorveglianza, poiché qualsiasi azione dell’Autorità di sorveglianza relativa alle norme tipo può incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio2, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione3, e la decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione4. Inoltre, le modifiche dello statuto e del regolamento interno che l’Autorità di sorveglianza deve adottare sono tali da incidere in modo determinante sulla partecipazione dell’Unione in seno a tale organo.
Per quanto riguarda la decisione proposta dal segretariato dell’Autorità di sorveglianza di prendere atto e pubblicare le norme tipo (revisione 3), va osservato che tale proposta non è sostenuta dal quadro giuridico dell’Autorità di sorveglianza, poiché l’articolo 5, paragrafo 8, del suo statuto impone all’Autorità di sorveglianza di approvare le norme tipo e le relative modifiche. Considerando che le norme tipo (revisione 3) non sono ancora entrata in vigore, non è opportuno sostenere la proposta di pubblicarle. L’Unione dovrebbe sostenere la presa d’atto delle norme tipo (revisione 3) e proporre di rinviare qualsiasi altra azione fino alla loro entrata in vigore. Qualora le norme tipo (revisione 3) entrassero in vigore prima della terza sessione dell’Autorità di sorveglianza e corrispondessero alla versione non ufficiale pubblicata sul sito web dell’UNECE, l’Unione dovrebbe proporne all’approvazion da parte dell’Autorità di sorveglianza.
Le modifiche proposte dello statuto dell’Autorità di sorveglianza sono per lo più limitate al chiarimento del lavoro svolto dalla commissione di esperti nella sua veste di organo consultivo di detta autorità. Tali modifiche sono nell’interesse dell’Unione, poiché chiariscono il ruolo della commissione di esperti e facilitano il lavoro dell’Autorità di sorveglianza, e dovrebbero pertanto essere sostenute.
Le modifiche proposte del regolamento interno dell’Autorità di sorveglianza sono numerose e presentano impatti diversi. Tali modifiche comprendono l’eliminazione della votazione a maggioranza qualificata come opzione di voto predefinita in seno all’Autorità di sorveglianza, con conseguenze sul quorum, sulla soppressione dell’obbligo per la nomina di un funzionario dell’Autorità di sorveglianza che vi sia il sostegno di un altro membro dell’Autorità di sorveglianza, nonché sullo spostamento sistematico e sul chiarimento dei diritti di voto dell’Unione. La maggior parte delle modifiche proposte comporterà chiarimenti importanti del regolamento interno e migliorerà le procedure di lavoro dell’Autorità di sorveglianza. Tuttavia, le norme in materia di votazione con procedura scritta e approvazione tacita fissano termini molto brevi, che sono insufficienti per consentire l’espletamento delle procedure interne richieste per l’adozione di una decisione. Inoltre, le materie su cui possono essere adottate decisioni con approvazione tacita devono essere definite in modo chiaro ed esplicito. È pertanto opportuno sostenere le modifiche del regolamento interno dell’Autorità di sorveglianza, fatte salve alcune modifiche per quanto concerne le norme in materia di votazione con procedura scritta e approvazione tacita,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella terza sessione dell’Autorità di sorveglianza istituita a norma del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali («Autorità di sorveglianza»), figura nell’allegato della presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione alla terza sessione dell’Autorità di sorveglianza possono concordare lievi modifiche delle posizioni che figurano nell’allegato della presente decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2026 Per il Consiglio Il presidente A. Szłapka