Decisione di esecuzione (UE) 2026/883 della Commissione del 21 aprile 2026 relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’uso di applicazioni di radiodeterminazione nella banda di frequenze 116-260 GHz [notificata con il numero C(2026) 2519] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
I dispositivi di radiodeterminazione che utilizzano la banda di frequenze sub-terahertz 116-260 GHz, come sensori e radar, sono apparecchiature a corto raggio. Si tratta di dispositivi idonei per una serie di usi, che assolvono vari compiti di misurazione e rilevamento nell’automazione industriale, come la misurazione e la determinazione di caratteristiche fisiche quali la presenza, la distanza, la velocità o le proprietà materiali di un oggetto bersaglio, al fine di sostenere la digitalizzazione della produzione industriale. Ad esempio, i radar per veicoli possono essere utilizzati per l’assistenza alla guida, il controllo tramite gesti senza contatto, il rilevamento della presenza e il monitoraggio dei parametri vitali. Sono disponibili nuove tecnologie dei semiconduttori che possono utilizzare lo spettro al di sopra dei 100 GHz e consentire in tal modo l’ulteriore sviluppo dei dispositivi di radiodeterminazione.
La Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT») ha condotto studi di coesistenza sui dispositivi di radiodeterminazione che utilizzano la banda di frequenze 116-260 GHz e i servizi di radiocomunicazione (servizio di radioastronomia, servizio fisso, servizio d’esplorazione della Terra via satellite (passivo) e servizio di radioamatore) che operano nella stessa banda di frequenze e nelle bande adiacenti. I dispositivi di radiodeterminazione che utilizzano la banda di frequenze 116-260 GHz dovrebbero essere installati e utilizzati al di fuori di zone di esclusione definite e i radar esterni per veicoli dovrebbero, ove opportuno, ridurre la loro potenza in zone di restrizione definite al fine di proteggere le stazioni del servizio di radioastronomia in conformità alle condizioni tecniche armonizzate stabilite nella presente decisione.
Il mandato permanente conferito alla CEPT a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE comprende l’aggiornamento dell’allegato della decisione 2006/771/CE della Commissione2 relativa alle apparecchiature a corto raggio, al fine di tenere conto degli sviluppi tecnologici e commerciali. La risposta della CEPT a tale mandato comprendeva anche una relazione3 dell’8 marzo 2024, nella quale la Commissione era invitata a prendere in considerazione una decisione a sé stante sulle applicazioni di radiodeterminazione nella banda di frequenze 116-260 GHz, considerando che le condizioni tecniche armonizzate per le applicazioni di radiodeterminazione in tale banda non dovrebbero rientrare nell’allegato della decisione 2006/771/CE, in quanto il formato delle suddette condizioni non è compatibile con quello delle condizioni tecniche armonizzate per le apparecchiature a corto raggio di cui all’allegato di tale decisione.
La relazione della CEPT propone di armonizzare le condizioni tecniche per l’uso dello spettro radio da parte delle otto categorie di applicazioni di radiodeterminazione seguenti: i) radar di sorveglianza generici in ambienti chiusi; ii) sistemi di radiodeterminazione per l’automazione industriale; iii) radar di rilevamento del livello; iv) radar di determinazione e di acquisizione perimetrale; v) radar per il rilevamento del livello dei serbatoi; vi) sistemi di radiodeterminazione per l’automazione industriale in ambienti schermati; vii) radar esterni per veicoli; viii) radar di bordo per veicoli.
Dato che le applicazioni di radiodeterminazione utilizzano lo spettro radio con scarsa potenza di emissione e a corto raggio, la possibilità che causino interferenze per altri utilizzatori dello spettro radio è limitata. Dette applicazioni possono condividere bande di frequenze con altri servizi senza causare interferenze pregiudizievoli e possono coesistere con altre apparecchiature a corto raggio. L’uso da parte loro dello spettro radio non dovrebbe pertanto essere soggetto ad alcun diritto individuale d’uso di parti della banda di frequenze 116-260 GHz, posto che siano soddisfatte le condizioni tecniche armonizzate stabilite nella presente decisione. Le applicazioni di radiodeterminazione che soddisfano tali condizioni tecniche armonizzate dovrebbero di conseguenza essere soggette a una semplice autorizzazione generale ai sensi del diritto nazionale.
La nozione di «designare e mettere a disposizione» nel contesto della presente decisione fa riferimento alle seguenti fasi: i) l’adeguamento del piano o della tabella nazionale di ripartizione/uso delle frequenze, affinché includa l’uso previsto della banda nel rispetto delle condizioni tecniche armonizzate di cui alla presente decisione; ii) l’adozione di tutte le misure necessarie per garantire che sia autorizzato l’uso della banda da parte delle applicazioni di radiodeterminazione, facendo in modo che i potenziali utenti siano a conoscenza della possibilità di usare tali applicazioni nel rispetto dei parametri tecnici armonizzati. Quest’ultimo aspetto comprende la preparazione della banda per l’uso previsto mediante: i) l’adozione del quadro giuridico idoneo a consentire l’uso dello spettro in conformità alle condizioni tecniche armonizzate; ii) l’adozione, se l’uso dello spettro radio è soggetto ad autorizzazione generale in uno Stato membro, del provvedimento normativo nazionale che subordina le applicazioni di radiodeterminazione a un’autorizzazione generale, stabilendo le condizioni tecniche d’uso armonizzate.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2026 Per la Commissione Henna Virkkunen Vicepresidente esecutiva