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Decisione (PESC) 2026/504 del Consiglio del 23 aprile 2026 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC1.

Nelle conclusioni del 19 dicembre 2024 il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, e ha riaffermato il suo perdurante sostegno all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. Il Consiglio europeo ha dichiarato che occorre proseguire gli sforzi volti a limitare ulteriormente la capacità della Russia di fare la guerra. Ha inoltre espresso la prontezza dell’Unione ad aumentare la pressione sulla Russia, anche adottando ulteriori sanzioni.

In considerazione del proseguimento e dell’escalation dell’aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, in particolare della recente brutale campagna militare deliberatamente mirata alle infrastrutture civili, comprese le strutture energetiche, idriche e sanitarie, che ha causato gravi sofferenze alla popolazione civile e punta a compromettere la resilienza dell’Ucraina, il Consiglio ritiene necessario adottare ulteriori misure restrittive.

È opportuno modificare il criterio di inserimento in elenco applicabile alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi che possiedono, controllano, gestiscono o hanno l’esercizio di navi coinvolte in determinate attività o che forniscono altrimenti sostegno materiale, tecnico o finanziario alle operazioni di tali navi.

È altresì opportuno estendere a una compagnia di assicurazione neoinserita in elenco la vigente deroga relativa ai pagamenti che costituiscono l’indennizzo o la prestazione concessi a seguito dell’avverarsi di un rischio.

È opportuno introdurre deroghe aggiuntive al congelamento di beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di persone ed entità designate per le attività di intermediari finanziati dallo Stato per la politica culturale estera degli Stati membri in Russia, quali istituzioni culturali, scuole od organizzazioni che sostengono le minoranze etniche degli Stati membri.

Per dissuadere le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato della decisione 2014/145/PESC dall’avviare un procedimento arbitrale dopo l’adozione di misure restrittive, procedimento che potrebbe risultare nell’elusione o nella vanificazione delle misure restrittive, in particolare qualora fosse avviato in un paese terzo, è opportuno prevedere una deroga che consenta, a determinate condizioni, lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati unicamente per il pagamento delle spese dei procedimenti arbitrali nei confronti di tali persone inserite in elenco e a beneficio delle parti che non sono inserite in elenco nell’allegato della decisione 2014/145/PESC, che non sono possedute o controllate da persone inserite in elenco soggette alle misure restrittive stabilite da tale decisione ovvero che non sono cittadini russi né soggetti stabiliti in Russia e non sono soggette alle misure restrittive istituite dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio2 o dal regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio3.

È opportuno introdurre una deroga alle misure restrittive dell’Unione per consentire lo svincolo dei fondi congelati di un’entità inserita in elenco, o la messa a sua disposizione di risorse economiche, laddove questo sia indispensabile per favorire, tramite tale entità, una riduzione dell’afflusso di importazioni di petrolio greggio russo o della dipendenza da esse. È inoltre opportuno estendere una deroga esistente per la fornitura di beni e servizi specifici necessari per il sistema della metropolitana di Sofia.

Attualmente persone, entità od organismi diversi da quelli elencati nell’allegato della presente decisione, o persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, possono intentare azioni nei confronti di persone, entità od organismi dell’Unione che agiscono in conformità delle sanzioni, ad esempio quando persone dell’Unione interrompono la fornitura di fondi o risorse economiche che possano essere messi a disposizione di persone elencate nella decisione 2014/145/PESC. È pertanto opportuno inasprire il regime di misure restrittive dell’Unione ampliando l’ambito di applicazione del divieto di soddisfare tali azioni in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure restrittive dell’Unione, al fine di tutelare meglio gli operatori dell’Unione. È pertanto opportuno che l’ambito di applicazione del divieto di soddisfare tali azioni sia ampliato al fine di ricomprendere le azioni intentate da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi stabiliti in paesi terzi diversi dai paesi partner elencati nell’allegato VII della decisione 2014/512/PESC.

Il Consiglio ritiene che 37 persone e 80 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina debbano essere aggiunte all’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive che figura nell’allegato della decisione 2014/145/PESC.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2014/145/PESC è così modificato:

  1. 1) All’articolo 1, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) delle persone fisiche che possiedono, controllano, gestiscono o hanno l’esercizio di navi che trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e sono attive in pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale, o che forniscono altrimenti sostegno materiale, tecnico o finanziario alle operazioni di tali navi; o» ;

  2. 2) l’articolo 2 è così modificato:

    1. a) al paragrafo 1, la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che possiedono, controllano, gestiscono o hanno l’esercizio di navi che trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e sono attivi in pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale, o che forniscono altrimenti sostegno materiale, tecnico o finanziario alle operazioni di tali navi; o» ;

    2. b) al paragrafo 3 sono aggiunti i punti seguenti: «f) necessari per le esigenze delle organizzazioni intermediarie finanziate dallo Stato per la politica culturale estera degli Stati membri in Russia. g) necessari per i programmi di responsabilità storica degli Stati membri o per il sostegno delle minoranze etniche degli Stati membri in Russia.» ;

    3. c) è inserito il paragrafo seguente: «4 quater. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati se tali fondi o risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa dopo la data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui al presente articolo sono stati inseriti nell’elenco di cui all’allegato, purché la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo abbia avviato il procedimento arbitrale che ha dato luogo a tale decisione. Tale autorizzazione può essere data se la decisione arbitrale riguarda le spese del procedimento arbitrale e condanna a sostenerle la parte che è una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che non sono inseriti in elenco, che non sono posseduti o controllati da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo inseriti in elenco soggetti alle misure restrittive disposte dalla presente decisione ovvero che non sono un cittadino russo né un soggetto stabilito in Russia e non sono soggetti alle misure restrittive istituite dalla decisione 2014/512/PESC o dal regolamento (UE) n. 833/2014. Tale autorizzazione è limitata al pagamento delle spese del procedimento arbitrale, compresi, se del caso, gli onorari e le spese del collegio arbitrale, le spese amministrative dell’istituzione arbitrale e le ragionevoli spese legali e altre spese procedurali sostenute dalla controparte, secondo quanto stabilito dal collegio arbitrale in relazione allo svolgimento del procedimento arbitrale. Fintantoché vigono le misure restrittive, l’autorizzazione non si estende al pagamento di un importo in capitale, del risarcimento danni, di interessi o di altre pretese sostanziali riconosciute.» ;

    4. d) il paragrafo 28 è così modificato:

      1. i) nella frase introduttiva, il termine «entità di cui alle voci 56, 270 e 579» è sostituito dal termine «entità di cui alle voci 56, 270, 579 e 726»;

      2. ii) alla lettera a), il termine «entità di cui alle voci 56, 270 e 579» è sostituito dal termine «entità di cui alle voci 56, 270, 579 e 726»;

    5. e) il paragrafo 34 è sostituito dal seguente: «34. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, pagamenti all’entità di cui alla voce 265 alla rubrica “B. Entità” dell’allegato I, per beni e servizi che possono essere forniti solo da tale entità e che sono necessari per l’esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest e consegnate da Metrowagonmash nel 2018 e delle vetture delle linee 1, 2 e 4 consegnate da Metrowagonmash prima del 2017.» ;

    6. f) è aggiunto il paragrafo seguente: «35. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi congelati appartenenti all’entità di cui alla rubrica “Entità”, voce 639, dell’allegato, o la messa a sua disposizione di talune risorse economiche, dopo aver accertato che tali fondi e risorse economiche sono strettamente necessari per favorire una riduzione sensibile dell’afflusso di importazioni di petrolio greggio russo o della dipendenza da esse e purché lo svincolo dei fondi o la messa a disposizione delle risorse economiche siano completati prima del 24 ottobre 2026.» ;

  3. 3) all’articolo 4 ter è aggiunta la lettera seguente: «c) qualsiasi persona fisica di un paese terzo e qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in un paese terzo, ad eccezione dei paesi partner elencati nell’allegato VII della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, che metta a disposizione di persone, entità od organismi di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo fondi o risorse economiche la cui messa a disposizione è vietata a norma della presente decisione e del regolamento (UE) n. 269/2014.» ;

  4. 4) l’allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Raouna