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Decisione (UE) 2026/1067 del Consiglio del 27 aprile 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’84a sessione del comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) dell’Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization — IMO)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2 e l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’azione dell’Unione nel settore del trasporto marittimo dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l’ambiente marino e la salute umana.

L’84a sessione del comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC 84) dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) si svolgerà dal 27 aprile al 1o maggio 2026.

Nel corso della sua seconda sessione straordinaria (MEPC/ES.2), che si sarebbe dovuta svolgere tra il 14 e il 17 ottobre 2025, il MEPC era chiamato ad adottare il quadro dell’IMO per l’azzeramento delle emissioni nette sotto forma di modifiche dell’allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (MARPOL). Tuttavia, la MEPC/ES.2 è stata rinviata e l’adozione di tali modifiche è stata posticipata.

In preparazione della MEPC/ES.2, il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2025/20931.

La decisione (UE) 2025/2093 stabilisce che l’Unione dovrebbe sostenere l’introduzione del nuovo capitolo 5 dell’allegato VI della convenzione MARPOL relativo al quadro dell’IMO per l’azzeramento delle emissioni nette, che figura nell’allegato del documento MEPC/ES.2/2 dell’IMO. In previsione di ulteriori discussioni tra i membri dell’IMO durante i quali i progetti di modifica potrebbero essere sviluppati ulteriormente prima della loro adozione formale, la presente decisione mira a stabilire la posizione generale dell’Unione al MEPC 84 per quanto riguarda l’esame e l’adozione delle modifiche dell’allegato VI della convenzione MARPOL sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle navi. La presente decisione integra la decisione (UE) 2025/2093 fornendo orientamenti per la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di MEPC 84, tenuto conto delle discussioni in corso durante le quali i progetti di modifica potrebbero essere ulteriormente sviluppati prima della loro adozione formale.

Nello specifico, sono discussi diversi contributi, che spaziano dall’invito ad adottare il quadro dell’IMO per l’azzeramento delle emissioni nette nella versione attuale oppure a rafforzarlo (Figi et al.2), all’invito ad avviare nuovamente i negoziati discutendo prima i principi guida (Algeria et al.3), fino alla proposta di misure alternative che colleghino il percorso alla disponibilità di carburante sul mercato anziché all’ambizione di azzerare le emissioni nette entro il 2050 (Argentina, Liberia e Panama4). Altre proposte mostrano la disponibilità, in misura diversa, a modificare l’attuale quadro dell’IMO per l’azzeramento delle emissioni nette al fine di creare consenso (Brasile5 e Giappone6).

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di MSC 84, poiché i progetti di modifica dell’allegato VI della convenzione MARPOL, se adottati in una futura sessione del MEPC, produrranno effetti giuridici per gli Stati membri parti della convenzione MARPOL e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) 2015/7577 e (UE) 2023/18058 del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9.

La posizione dell’Unione è in linea con le posizioni in occasione delle precedenti sessioni del MEPC e del gruppo di lavoro intersessione sulla riduzione delle emissioni di GES causate dalle navi per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle navi. L’Unione ha sostenuto e presentato vari documenti che proponevano la messa a punto di una norma sui combustibili a basse emissioni di gas a effetto serra e di un prelievo sui prezzi dei gas a effetto serra, così come ha sostenuto il quadro dell’IMO per l’azzeramento delle emissioni nette che ne è derivato. L’Unione ha svolto un ruolo importante nei negoziati durante le varie sessioni del MEPC e del gruppo di lavoro intersessione sulla riduzione delle emissioni di GES causate dalle navi per lo sviluppo e la finalizzazione di un pacchetto di possibili misure a medio termine per la riduzione dei gas a effetto serra, comprendente sia una norma sui combustibili per uso marittimo basata sugli obiettivi, che disciplini la graduale riduzione dell’intensità dei gas a effetto serra del combustibile per uso marittimo, sia un elemento economico, sulla base di un meccanismo di fissazione dei prezzi delle emissioni di gas a effetto serra nel settore marittimo.

La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto consistere nel sostenere l’ulteriore esame e adozione di misure che facilitino la formazione del consenso e che siano in linea con gli obiettivi stabiliti nella strategia dell’IMO del 2023 per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle navi, tenendo conto del ruolo cruciale del trasporto marittimo internazionale nello sviluppo del commercio mondiale e dei servizi di trasporto marittimo, sostenuti da combustibili disponibili e a prezzi accessibili per prevenire perturbazioni.

In seguito alle discussioni in sede di MEPC 84, l’Unione dovrebbe valutare se mantenere la posizione di cui alla decisione (UE) 2025/2093, che rimane applicabile fino alla fine della MEPC/ES.2, a meno che non sia modificata o abrogata.

L’Unione non è né membro dell’IMO, né parte contraente della convenzione MARPOL. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri a esprimere la posizione dell’Unione in occasione della MEPC 84.

È opportuno limitare l’ambito di applicazione della presente decisione al contenuto delle discussioni in sede di MEPC 84 sul quadro dell’IMO per l’azzeramento delle emissioni nette, nella misura in cui tali modifiche possono incidere sulle norme comuni dell’Unione e rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale («IMO») in occasione della sua 84a sessione figura nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

1. Gli Stati membri, che sono tutti membri dell’IMO, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione, esprimono la posizione di cui all’articolo 1.

2. La posizione di cui all’articolo 1 della presente decisione integra la posizione di cui all’articolo 1, lettera c), della decisione (UE) 2025/2093, che rimane applicabile fino alla fine della MEPC/ES.2, a meno che non sia modificata o abrogata.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Panayiotou