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Decisione del Consiglio del 27 aprile 2026 relativa alla nomina di rappresentanti degli Stati membri quali membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare C/2026/2583

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare1, in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

viste le candidature presentate al Consiglio dagli Stati membri,

Il regolamento (CE) n. 178/2002 ha istituito l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che comprende tra i suoi organi un consiglio di amministrazione.

Il regolamento (CE) n. 178/2002 prevede che ogni Stato membro designi un membro e un supplente quali suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'EFSA. I membri e i supplenti così designati devono essere nominati dal Consiglio per un mandato di quattro anni, che può essere rinnovato, e hanno diritto di voto.

Conformemente alla decisione del Consiglio del 7 aprile 20222, il mandato dei membri e dei supplenti nominati per rappresentare gli Stati membri a norma di tale decisione scade il 30 giugno 2026.

È pertanto opportuno nominare rappresentanti degli Stati membri per un nuovo mandato di quattro anni a decorrere dal 1o luglio 2026 e fino al 30 giugno 2030.

A norma del regolamento (CE) n. 178/2002, i membri e i supplenti del consiglio di amministrazione sono designati e nominati sulla base della loro esperienza e delle loro competenze approfondite nel settore del diritto e della politica in materia di filiera alimentare, anche per quanto riguarda la valutazione del rischio, pur assicurando che vi sia una competenza pertinente nelle materie gestionali, amministrative, finanziarie e giuridiche nell'ambito del consiglio di amministrazione.

I rappresentanti designati dagli Stati membri soddisfano i criteri pertinenti. La loro nomina garantisce pertanto, nell'ambito del consiglio di amministrazione dell'EFSA, i più alti livelli di competenza e il più ampio spettro disponibile di esperienza attinente all'attività, il che è fondamentale per garantire l'indipendenza, gli elevati standard scientifici, la trasparenza e l'efficienza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Le seguenti persone sono nominate membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare quali rappresentanti degli Stati membri per il periodo dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2030:

Stato membroMembriSupplenti
BelgioSig.ra Christine RomeynsSig. Carl BERTHOT
BulgariaSig. Koycho KOEVSig.ra Gergana Nikolova BALIEVA
CechiaSig. Jindřich FIALKASig. Martin Štěpánek
DanimarcaSig.ra Cecilie SOLSTADSig. Henrik Dammand NIELSEN
GermaniaSig.ra Marie-Luise TREBESSig. Sebastian GRAF VON KEYSERLINGK
EstoniaSig.ra Triin KÕRGMAASig.ra Anneli TUVIKE
IrlandaSig. Greg DEMPSEYSig.ra Geraldine DUFFY
GreciaSig. Antonis ZAMPELASSig. Stamatios KAMPOLIS
SpagnaSig. Andrés BARRAGÁN URBIOLASig. Pedro GULLÓN
FranciaSig. Gilles SALVATSig. Loïc EVAIN
CroaziaSig. Nevijo ZDOLECSig. Dražen KNEŽEVIĆ
ItaliaSig. Ugo DELLA MARTASig. Alessio NARDINI
CiproSig. Stelios YIANNOPOULOSSig. Herodotos HERODOTOU
LettoniaSig. Aivars BĒRZIŅŠSig. Jānis RUŠKO
LituaniaSig. Egidijus PUMPUTISSig.ra Audronė MIKALAUSKIENĖ
LussemburgoSig. Patrick HAUSig.ra Françoise MORI
UngheriaSig. Szabolcs PÁSZTORSig.ra Barbara BÓNÉ
MaltaSig. Clive TONNASig. Sharlo CAMILLERI
Paesi BassiSig.ra Ana Isabel VILORIA ALEBESQUESig.ra Pascalle DE RUYTER
AustriaSig. Ulrich HERZOGSig.ra Josefine SINKOVITS
PoloniaSig. Janusz CIOKSig. Piotr JEDZINIAK
PortogalloSig.ra Susana POMBOSig.ra Ana Cristina CALDEIRA
RomaniaSig. Alexandru Nicolae BOCIUSig. Laszlo CSUTAK-NAGY
SloveniaSig. Andrej KIRBIŠSig. Evgen BENEDIK
SlovacchiaSig. Martin CHUDÝSig. Martin POLOVKA
FinlandiaSig. Sebastian HIELMSig.ra Marjatta RAHKIO
SveziaSig.ra Christina NORDINSig.ra Kristina GRANELLI

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 27 aprile 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Panayiotou