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Decisione di esecuzione (UE) 2026/907 della Commissione del 27 aprile 2026 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formulario tipo e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della Commissione [notificata con il numero C(2026) 2284] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio1, in particolare l’articolo 25, paragrafo 2,

Il formulario tipo di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 deve essere utilizzato dagli Stati membri per trasmettere alla Commissione ogni due anni le informazioni necessarie per elaborare una relazione sull’attuazione di tale regolamento nonché del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e sull’evoluzione dei settori contemplati da tali regolamenti.

L’articolo 26, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 165/2014 consente agli Stati membri, in casi debitamente giustificati ed eccezionali, di rilasciare carte del conducente temporanee a conducenti che non hanno la loro residenza normale in uno Stato membro o in uno Stato che è parte contraente dell’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR)3. A norma dell’articolo 26, paragrafo 4, secondo comma, di tale regolamento, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, la Commissione è tenuta a riferire ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio i propri accertamenti in merito alle carte del conducente. Per motivi di praticità amministrativa e di controllo efficace delle norme dell’Unione è pertanto opportuno che gli Stati membri forniscano tali dati utilizzando il formulario tipo di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006.

Le disposizioni relative ai periodi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 sono integrate dalla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4, come previsto all’articolo 2, paragrafo 4, della stessa, che stabilisce norme su altri aspetti dell’orario di lavoro. L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/15/CE impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione, ogni due anni, le informazioni sull’attuazione di tale direttiva. Questo periodo di riferimento biennale coincide con quello di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006. Per motivi di praticità amministrativa e di controllo efficace delle norme dell’Unione nel settore dei trasporti su strada e al fine di promuovere un approccio comune, è pertanto opportuno comunicare le informazioni pertinenti utilizzando il formulario tipo a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006.

Il regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio5 ha modificato il regolamento (CE) n. 561/2006 introducendo, agli articoli 8 e 8 bis, l’obbligo per le imprese di trasporto di coprire tutte le spese di alloggio fuori dal veicolo e l’obbligo di organizzare l’attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro o al loro luogo di residenza nell’arco di quattro settimane consecutive al fine di effettuare periodi di riposo settimanale. Durante i controlli relativi ai conducenti o effettuati presso i locali delle imprese dagli Stati membri dovrebbe essere altresì verificato il rispetto di tali nuovi obblighi. Al fine di promuovere un approccio comune, i risultati di tali controlli dovrebbero essere riportati nel formulario tipo di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006.

La direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio6 ha modificato la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7 ampliando l’ambito di applicazione dei controlli su strada e dei controlli nei locali delle imprese di trasporto per includervi i controlli del rispetto delle norme in materia di orario di lavoro di cui alla direttiva 2002/15/CE. Il risultato di tali controlli dovrebbe essere comunicato alla Commissione utilizzando il formulario tipo di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006.

L’articolo 9 della direttiva 2006/22/CE prevede che la classificazione del rischio da applicare alle imprese sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 o (UE) n. 165/2014 oppure alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2002/15/CE, sia presa in considerazione nell’ambito di controlli più mirati. I controlli sulle imprese attivati dalla rispettiva classificazione del rischio per quanto riguarda l’applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, del regolamento (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE e il numero di infrazioni di tali atti dovrebbero pertanto essere iscritti nel formulario tipo di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006.

Il formulario tipo di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006, istituito dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della Commissione8, dovrebbe pertanto essere aggiornato per tenere conto delle nuove prescrizioni di cui ai considerando da 2 a 6.

La decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 dovrebbe pertanto essere abrogata.

Per agevolare e migliorare la coerenza degli obblighi di comunicazione, la Commissione dovrebbe esaminare e sviluppare uno strumento digitale adeguato che consenta agli Stati membri di presentare le informazioni indicate nel formulario tipo per la comunicazione istituito dalla presente decisione.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. La presente decisione si applicherà a decorrere dal periodo di riferimento relativo agli anni 2027-2028.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2026 Per la Commissione Apostolos Tzitzikostas Membro della Commissione