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Decisione della Commissione del 28 aprile 2026 che istituisce la piattaforma per la semplificazione C/2026/3005

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

La Commissione ha stabilito di annoverare la semplificazione e la riduzione degli oneri fra le sue priorità politiche fondamentali, integrate nell’ormai invalso programma «Legiferare meglio». L’intento è quello di accelerare, semplificare e migliorare le politiche e le normative dell’UE, precisandone le regole e rendendole più comprensibili e di più celere attuazione senza che ne siano compromessi gli obiettivi o ne risultino sminuite le ambizioni sociali e ambientali dell’Unione.

L’obiettivo generale delle iniziative di semplificazione e attuazione della Commissione è liberare possibilità, innovazione e crescita per rafforzare la competitività, la prosperità e la resilienza dell’Unione.

La Commissione intende approfondire la cooperazione con tutte le istituzioni pertinenti e tutti i portatori di interessi, affinché la responsabilità condivisa conduca a risultati migliori. Le piattaforme REFIT (2014-2019) e Fit for Future (2020-2024) sono state istituite, rispettivamente, con la decisione C(2015) 3261 della Commissione1 e la decisione C(2020) 2977 della Commissione2 per sostenere le iniziative in tal senso e aiutare la Commissione a individuare i settori in cui risulta possibile semplificare la normativa e ridurre gli oneri amministrativi.

Per centrare l’obiettivo che si è data di produrre i massimi benefici per le imprese e i cittadini evitando oneri normativi superflui, la Commissione deve continuare ad avvalersi delle competenze di specialisti e raccogliere dati concreti sul campo.

Muovendo dall’esperienza maturata con le piattaforme REFIT e Fit for Future, la Commissione ha deciso d’istituire un nuovo gruppo di esperti: la «piattaforma per la semplificazione». Vi parteciperanno autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri, il Comitato delle regioni sostenuto dalla rete di hub regionali («RegHub»), il Comitato economico e sociale europeo, le parti sociali, piccole e grandi imprese, organizzazioni di difesa dell’ambiente e dei consumatori e altre organizzazioni non governative.

La piattaforma lavorerà alla semplificazione e alla riduzione degli oneri raccogliendo dati sull’attuazione delle norme dell’UE — compresi, ove d’interesse, gli atti delegati e di esecuzione — a livello nazionale, regionale e locale. Aiuterà a individuare le pratiche di sovraregolamentazione che potrebbero comportare una frammentazione del mercato unico. Faciliterà gli scambi e il coordinamento sulle strategie di semplificazione e riduzione degli oneri e in tale contesto apporterà un contributo al programma «Legiferare meglio».

Le tecnologie emergenti aprono considerevoli possibilità economiche e sociali sotto la spinta di una rapida innovazione. La normativa dovrebbe agevolare un impiego di queste tecnologie che sia propizio alla crescita consentendo all’Unione di coglierne appieno i benefici. Con l’accelerazione dei mutamenti le imprese, in particolare quelle più piccole, rischiano tuttavia di rimanere intrappolate tra la velocità della trasformazione e la capacità di adattarsi rapidamente, in considerazione dei costi associati. È pertanto essenziale che la regolamentazione eviti di aggiungere oneri ed elimini quelli superflui o eccessivi. In questo senso la piattaforma può aiutare la Commissione a individuare e superare gli ostacoli normativi che impediscono una corretta attuazione del diritto dell’Unione sul campo.

La piattaforma assisterà la Commissione nell’individuazione di opportunità e soluzioni di digitalizzazione in grado di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, migliorare l’efficienza dei processi normativi e sostenere l’attuazione.

La piattaforma lavorerà in base a un programma proposto dalla Commissione, apportando tempestivamente contributi concreti a sostegno della semplificazione, dell’attuazione e della riduzione degli oneri, comprese possibili soluzioni al problema della sovraregolamentazione. Dovrebbe dare seguito a qualsiasi richiesta di raccolta di informazioni e dati concreti e di interazione con i portatori di interessi avanzata dalla Commissione su questioni attinenti alla sua attività di semplificazione e riduzione degli oneri. I contributi dovrebbero essere apportati a titolo individuale o, su base volontaria, collettivo, senza alcun obbligo di raggiungere un compromesso o di adottare contributi per consenso.

La piattaforma può aiutare a individuare le sfere politiche e regolamentari in cui la normativa dell’Unione può gravare di costi superflui tanto le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, quanto i cittadini e le pubbliche amministrazioni, e proporre soluzioni al problema. La piattaforma offrirà consulenza alla Commissione nella ricerca di soluzioni che consentano di migliorare l’efficienza e la coerenza della normativa dell’Unione, anche in termini di densità3 e complessità legislativa. Si adopererà per quanto possibile per stabilire se gli oneri aggiuntivi scaturiscano dalla normativa dell’Unione o dall’attuazione che le è data negli Stati membri.

È opportuno stabilire un regolamento interno della piattaforma e regole sulla divulgazione delle informazioni.

È opportuno che i dati personali siano trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

È opportuno che la presente decisione si applichi per un periodo limitato,

DECIDE:

Art. 1 Oggetto

È istituita la piattaforma per la semplificazione («piattaforma»).

Art. 2 Compiti

1. La piattaforma assiste la Commissione nell’opera di semplificazione e riduzione degli oneri apportando un contributo fattivo su questioni indicate dalla stessa Commissione, con particolare attenzione all’attuazione della normativa dell’Unione a livello nazionale, regionale e locale.

2.

I membri della piattaforma possono proporre sfere politiche per le quali è percepita la necessità di un’ulteriore semplificazione, indicare le questioni d’interesse in tale ambito, apportare dati concreti e suggerire soluzioni possibili. Relativamente alle questioni indicate la piattaforma:

  1. a) assiste la Commissione nel vagliare se la normativa dell’Unione continui a conseguire con efficienza ed efficacia gli obiettivi che si prefigge e nell’individuare i margini per ridurre la complessità o gli oneri amministrativi e di conformità, ove opportuno anche tramite l’impiego di strumenti digitali ed elettronici;

  2. b) offre alla Commissione approfondimenti e consulenza su questioni pratiche relative all’attuazione della normativa dell’Unione a tutti i livelli, al fine di reperire le possibilità di riduzione degli oneri e della sovraregolamentazione e di semplificazione della normativa dell’Unione, anche tramite la digitalizzazione;

  3. c) scambia e apporta contributi su questioni attinenti alle attività sul miglioramento della regolamentazione nell’ambito del programma di semplificazione e riduzione degli oneri a livello di UE, nazionale, regionale e locale, comprese le pertinenti attività di consultazione dei portatori di interessi.

La piattaforma può scambiare punti di vista sull’andamento del programma di semplificazione a livello unionale e nazionale.

Art. 3 Composizione

1. Sono membri della piattaforma:

  1. a) fino a 15 esperti a titolo personale nominati dal segretario generale della Commissione in esito alla procedura di selezione di cui all’articolo 4, in rappresentanza di un interesse comune in una data sfera politica condiviso da portatori di interessi;

  2. b) le autorità competenti degli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale;

  3. c) il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo.

2. Gli esperti nominati in rappresentanza di un interesse comune di cui al paragrafo 1, lettera a), non rappresentano un singolo portatore di interessi, ma un orientamento politico comune a varie organizzazioni di portatori di interessi. Rappresentano le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, le parti sociali e le organizzazioni della società civile che hanno esperienza diretta nell’applicazione della normativa dell’Unione.

3. I membri della piattaforma di cui al paragrafo 1, lettera c), designano tre rappresentanti ciascuno accertando che possiedano un livello elevato di competenza nei settori di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

4. I membri della piattaforma di cui al paragrafo 1, lettera b), designano un rappresentante ciascuno.

5. Tutti i membri della piattaforma sono nominati per un periodo limitato, coincidente col mandato della Commissione.

6. I membri nominati in rappresentanza di un interesse comune che non sono più in grado di contribuire efficacemente all’attività della piattaforma, che non soddisfano le condizioni previste all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea secondo il segretariato generale della Commissione o che danno le dimissioni non sono più invitati a partecipare alle riunioni del gruppo e possono essere sostituiti, per la durata rimanente del loro incarico, da un altro candidato tra quelli presenti nell’elenco di riserva di cui all’articolo 4, paragrafo 4.

Art. 4 Procedura di selezione

1. I membri nominati in rappresentanza di un interesse comune sono selezionati in esito a un invito pubblico a presentare candidature pubblicato sul registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi5 («registro dei gruppi di esperti»). L’invito a presentare candidature può essere inoltre pubblicato tramite altri canali, tra cui appositi siti web. L’invito a presentare candidature definisce chiaramente i criteri di selezione, tra cui l’esperienza richiesta e gli interessi da rappresentare in relazione ai compiti da svolgere. Il termine minimo per la presentazione delle candidature è di quattro settimane.

2. La nomina di persone in rappresentanza di un interesse comune comporta l’obbligo di iscrizione nel registro per la trasparenza6.

3. Le persone che rappresentano un interesse comune sono nominate dal segretario generale della Commissione tra gli specialisti che hanno risposto all’invito a presentare candidature e ne soddisfano i criteri di selezione.

4. Il segretariato generale della Commissione compila un elenco di riserva di candidati idonei dal quale è possibile attingere qualora sia necessario sostituire membri nominati in rappresentanza di un interesse comune. Il segretariato generale della Commissione chiede ai candidati il consenso prima di inserirne i nominativi nell’elenco di riserva.

Art. 5 Presidenza

Le riunioni plenarie della piattaforma sono presiedute dal commissario per l’Attuazione e la semplificazione presiede. Il commissario può essere sostituito quando necessario. Le riunioni diverse da quelle plenarie sono presiedute da funzionari del segretariato generale.

Art. 6 Funzionamento

1. La piattaforma opera su richiesta del suo presidente, assistito dal segretariato generale della Commissione, nel rispetto delle norme orizzontali.

2. Alle riunioni della piattaforma partecipano i membri a titolo personale e i rappresentanti dei membri. La piattaforma è di norma convocata dalla Commissione in riunione plenaria due volte l’anno. Le riunioni plenarie della piattaforma si svolgono, in via di principio, nei locali della Commissione. Le altre riunioni si tengono, in via di principio, in videoconferenza.

3. Prima di ogni riunione plenaria la Commissione presenta un progetto di ordine del giorno indicando le questioni per le quali chiede contributi. Di norma la piattaforma non esamina temi che rientrino nei criteri di esclusione seguenti:

  1. a) normativa che, al momento in cui il tema è proposto, è all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio nell’ambito della procedura legislativa;

  2. b) questioni che non presentano un nesso chiaro e dimostrabile con la riduzione degli oneri, la semplificazione o un’attuazione più efficiente del diritto dell’Unione, e/o che richiedono un’analisi tecnica o scientifica al di fuori del mandato della piattaforma;

  3. c) questioni su cui è in corso o è prevista la consultazione delle parti sociali.

4. Gli apporti dei membri della piattaforma sono traducibili direttamente in azioni in quanto si configurano come contributi pratici e basati su dati concreti di cui i servizi della Commissione possono servirsi prontamente nell’attività politica ed esecutiva.

5. I contributi sono apportati a titolo individuale o volontariamente collettivo, senza alcun obbligo di raggiungere un compromesso al riguardo o di adottarli per consenso.

6. Il segretariato generale della Commissione funge da segretariato della piattaforma, della quale assicura il sostegno amministrativo.

7. D’intesa con il segretariato generale della Commissione la piattaforma può decidere, a maggioranza semplice dei membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.

8. Possono partecipare alle riunioni della piattaforma funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori.

9. Su richiesta del presidente e in coordinamento con il segretariato generale della Commissione, la rete dei rappresentanti per le PMI concorre all’attività della piattaforma, in particolare con apporti e consulenza sugli oneri e sulla complessità della normativa di cui risentono le piccole e medie imprese.

10. Il segretariato della piattaforma redige, sotto la responsabilità del presidente, il verbale di ciascuna riunione plenaria. Il verbale è eloquente e completo e rispecchia i contributi sui punti all’ordine del giorno presentati prima della riunione dai membri della piattaforma, l’esito della discussione e qualsiasi azione di follow-up deliberata.

11. A fini di efficienza, in previsione delle riunioni plenarie possono essere svolti anticipatamente lavori preparatori ricorrendo a consultazioni per iscritto, riunioni in videoconferenza o scambi elettronici.

Art. 7 Esperti invitati

1. Su base ad hoc, il presidente può invitare a una riunione plenaria della piattaforma esperti esterni con competenze specifiche su un tema all’ordine del giorno, compresi esperti delle autorità locali e regionali e delle relative associazioni.

2. D’intesa con il segretariato generale della Commissione, il Comitato delle regioni può invitare rappresentanti della rete RegHub alle riunioni plenarie della piattaforma o su base ad hoc.

3. Il presidente invita alle riunioni plenarie un rappresentante della rete dei rappresentanti per le PMI.

Art. 8 Regolamento interno

Su proposta del segretariato generale della Commissione e di concerto con esso, la piattaforma adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti, nel rispetto delle norme orizzontali.

Art. 9 Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate

I membri della piattaforma, i loro rappresentanti e gli esperti invitati sono soggetti agli obblighi del segreto professionale, i quali, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applicano a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale. Essi sono inoltre soggetti alle norme di sicurezza della Commissione relative alla protezione delle informazioni classificate dell’Unione, stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/4437 e (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione8. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

Art. 10 Trasparenza

1. La piattaforma è iscritta nel registro dei gruppi di esperti.

2.

Circa la composizione della piattaforma, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:

  1. a) i nomi delle persone nominate in rappresentanza di un interesse comune, e l’interesse rappresentato;

  2. b) le denominazioni degli organi dell’UE membri della piattaforma (Comitato delle regioni e Comitato economico e sociale europeo);

  3. c) le denominazioni delle autorità degli Stati membri.

Le persone fisiche che non desiderano che il loro nome sia pubblicato possono presentare al segretariato una richiesta di deroga alla presente norma. È concessa una deroga se giustificata per ragioni preminenti e legittime connesse alla situazione specifica della persona, in particolare quando la divulgazione del nome degli esperti potrebbe metterne a rischio la sicurezza o l’integrità.

3. Tutti i documenti pertinenti, quali ordini del giorno, verbali integrali e contributi dei partecipanti, sono resi pubblici tramite il registro dei gruppi di esperti o su un apposito sito web collegato al registro, dove si possono reperire tali informazioni. L’accesso a tale sito web non è subordinato alla registrazione dell’utente né ad altre restrizioni. In particolare la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri pertinenti documenti di riferimento avviene a tempo debito prima della riunione, che è seguita tempestivamente dalla pubblicazione del verbale. Qualora la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio9, è possibile concedere deroghe alla pubblicazione.

4. La piattaforma ha un sito web apposito.

Art. 11 Spese di riunione

1. I partecipanti alle attività della piattaforma non sono remunerati per la consulenza prestata.

2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività della piattaforma. I rimborsi sono effettuati in conformità delle disposizioni applicate dalla Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.