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Decisione del Tribunale del 29 aprile 2026 sulla trasmissione delle udienze di discussione, della pronuncia di sentenze e della lettura delle conclusioni [2026/1349]

Testo vigente

IL TRIBUNALE,

visti gli articoli 110 bis, paragrafo 8, e 219, paragrafo 8, del regolamento di procedura1,

Al fine di tener conto dell’evoluzione delle tecnologie della comunicazione e tenuto conto della necessità di ravvicinare ulteriormente la giustizia europea ai cittadini dell’Unione, il Tribunale ritiene opportuno trasmettere talune delle sue attività giurisdizionali sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea;

La trasmissione di alcune udienze di discussione, della pronuncia di sentenze o della lettura delle conclusioni relative a cause dinanzi al Tribunale sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea consentirebbe alle persone interessate di seguire dette attività giurisdizionali del Tribunale senza la necessità di una presenza fisica che non è sempre possibile, o per via degli spostamenti che essa presuppone o per altri motivi connessi, in particolare, alla situazione personale, economica o finanziaria di tali persone. Essa promuoverebbe così una migliore comprensione del ruolo del Tribunale e della sua attività, garantirebbe un accesso più ampio ai motivi, agli argomenti e alle osservazioni presentati dalle parti e dagli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») nel corso delle udienze di discussione e aumenterebbe la trasparenza del processo decisionale;

Gli articoli 110 bis e 219 del regolamento di procedura prevedono la possibilità di trasmettere le udienze, rispettivamente, nei ricorsi diretti e nei rinvii pregiudiziali. Ai sensi dei paragrafi 8 di detti articoli, il Tribunale stabilisce, mediante decisione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le norme e le modalità di attuazione della trasmissione delle udienze;

Conformemente all’articolo 246, paragrafo 5, del regolamento di procedura, le disposizioni degli articoli 110 bis e 219 concernenti la trasmissione delle udienze si applicano solo a decorrere dall’entrata in vigore della decisione prevista, rispettivamente, dall’articolo 110 bis, paragrafo 8, e dall’articolo 219, paragrafo 8, del regolamento di procedura;

Il 5 febbraio 2025 il Tribunale ha adottato una decisione2 riguardante la trasmissione della pronuncia di sentenze o della lettura di conclusioni ai sensi degli articoli 110 bis, paragrafo 8, e 219, paragrafo 8, del regolamento di procedura, fatta salva una successiva decisione riguardante le norme e le modalità di attuazione della trasmissione delle udienze di discussione;

Occorre quindi stabilire le norme e le modalità di attuazione della trasmissione delle udienze di discussione che, al fine, in particolare, di garantire la serenità delle discussioni, devono essere oggetto di disposizioni specifiche. Tuttavia, per ragioni di coerenza e di semplicità, appare opportuno che un’unica decisione contenga le norme e le modalità di attuazione della trasmissione delle udienze di discussione, della pronuncia delle sentenze o della presentazione delle conclusioni. Occorre quindi abrogare la decisione, precedentemente citata, del 5 febbraio 2025;

Deve essere garantita la protezione dei dati personali in occasione della trasmissione delle udienze di discussione, della pronuncia di sentenze o della lettura di conclusioni;

Tenuto conto del fatto che le informazioni relative ai procedimenti giurisdizionali pubblicate su Internet possono essere indicizzate e poi rinvenute con l’ausilio di motori di ricerca, si richiama l’attenzione delle parti e degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto sugli articoli 66, 66 bis e 201 del regolamento di procedura,

COSÌ DECIDE:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce le norme e le modalità di attuazione della trasmissione sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea delle udienze di discussione, della pronuncia di sentenze e della lettura di conclusioni relative a cause dinanzi al Tribunale.

Art. 2 Determinazione dei casi di trasmissione

1. La sezione, sentito l’avvocato generale, decide se un’udienza di discussione sarà oggetto di trasmissione.

2. Il presidente del Tribunale, sentito il presidente di sezione, decide se la pronuncia di una sentenza sarà oggetto di trasmissione. Allo stesso modo egli decide, sentito l’avvocato generale, se la lettura delle conclusioni sarà oggetto di trasmissione.

Art. 3 Trasmissione della pronuncia di sentenze e della lettura di conclusioni

1. Le parti e gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto sono informati in merito al fatto che la pronuncia della sentenza o la lettura delle conclusioni saranno oggetto di trasmissione.

2. La trasmissione della pronuncia delle sentenze e della lettura di conclusioni avviene in diretta sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla data fissata per tale pronuncia o tale lettura.

3. Tale trasmissione avviene nella lingua utilizzata dall’oratore per la pronuncia della sentenza o la lettura di conclusioni nonché nell’insieme delle lingue per le quali è stata prevista un’interpretazione simultanea.

4. Salvo decisione contraria del presidente del Tribunale, la registrazione video di una pronuncia di sentenze o di una lettura di conclusioni resta disponibile sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea.

5. Quando la pronuncia di sentenze o la lettura di conclusioni è stata oggetto di trasmissione, la registrazione video è conservata sui server utilizzati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

6. Le registrazioni video conservate in conformità al paragrafo precedente sono conservate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea a fini di archiviazione e possono essere utilizzate da quest’ultima per scopi di comunicazione o trasmesse, su richiesta, a terzi.

Art. 4 Trasmissione delle udienze di discussione

1. Le parti e gli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto sono informati del fatto che l’udienza di discussione sarà oggetto di trasmissione e della possibilità offerta a ciascuno di essi, ai sensi degli articoli 110 bis, paragrafo 3, e 219, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di chiedere che detta udienza non sia trasmessa.

2. La trasmissione dell’udienza di discussione avviene in differita sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea.

3. Tale trasmissione avviene nella lingua utilizzata dall’oratore nonché nell’insieme delle lingue per le quali è stata prevista un’interpretazione simultanea.

4. Salvo quanto disposto dagli articoli 110 bis, paragrafi 6 e 7, e 219, paragrafi 6 e 7, del regolamento di procedura, la registrazione video delle udienze di discussione oggetto di trasmissione resta disponibile sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea per un periodo di un mese dopo la chiusura dell’udienza, salvo diversa decisione del presidente di sezione.

5. Quando l’udienza di discussione è stata oggetto di trasmissione, la registrazione video è conservata sui server utilizzati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

6. Le registrazioni video conservate in conformità al paragrafo precedente sono conservate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea a fini di archiviazione.

Art. 5 Aspetti tecnici

1. La trasmissione è effettuata dai servizi competenti della Corte di giustizia dell’Unione europea mediante un sistema sicuro gestito o utilizzato da quest’ultima.

2. La trasmissione è accessibile a qualsiasi utente del sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea, senza necessità di previa registrazione.

Art. 6 Natura della trasmissione e condizioni di utilizzo delle registrazioni video

1. La trasmissione di un’udienza di discussione, di una pronuncia o di una lettura di conclusioni del Tribunale sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea non costituisce, in nessun caso, un atto autentico.

2. L’interpretazione simultanea delle discussioni in un’udienza di discussione, disponibile in funzione delle necessità, è volta a facilitare la comunicazione durante tale udienza e non costituisce un resoconto ufficiale delle discussioni. Sono autentiche solo le dichiarazioni rese nell’aula d’udienza.

3. Tutti i diritti di riproduzione di registrazioni video che si rendano disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea sono riservati. È pertanto vietato registrare, salvare o scaricare un’udienza di discussione, una pronuncia o una lettura delle conclusioni del Tribunale oggetto di trasmissione, in qualsiasi forma, in tutto o in parte, sia che si tratti delle immagini o dell’audio, compreso l’audio dei diversi canali di interpretazione. È altresì vietato procedere alla ritrasmissione di un’udienza di discussione, di una pronuncia o di una lettura delle conclusioni del Tribunale, in qualsiasi forma, in tutto o in parte.

Art. 7 Protezione dei dati personali

1. I meccanismi interni di controllo in materia di trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle funzioni giurisdizionali del Tribunale si applicano alle misure adottate per attuare la trasmissione.

2. I partecipanti a un’udienza del Tribunale oggetto di trasmissione vengono debitamente informati di tale trasmissione. All’interno dell’aula d’udienza, vengono adottate misure al fine di ridurre al minimo la raccolta delle immagini e dei dati personali. Determinati posti a sedere, debitamente individuati, sono quindi esclusi dal campo visivo delle telecamere.

Art. 8 Abrogazione

La presente decisione sostituisce la decisione del Tribunale del 5 febbraio 2025 sulla trasmissione della pronuncia di sentenze e della lettura di conclusioni ai sensi degli articoli 110 bis, paragrafo 8, e 219, paragrafo 8, del regolamento di procedura.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Lussemburgo, 29 aprile 2026 Il cancelliere V. Di Bucci Il presidente M. van der Woude