diritto.io

Decisione (UE) 2026/1076 del Consiglio del 5 maggio 2026 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo1,

Conformemente alla decisione (UE) 2023/14772 del Consiglio, l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione («accordo») è stato firmato a nome dell’Unione il 17 ottobre 2024, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

L’accordo ha l’obiettivo di stabilire la suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione.

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea è approvato a nome dell’Unione3.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’accordo4.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Keravnos