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Decisione (UE) 2026/1138 del Consiglio del 18 maggio 2026 che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo tra l’Unione e la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa sulle condizioni di adesione dell’Unione

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 3 e l’articolo 212, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

Le condizioni di adesione alla Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa («CEB») sono stabilite nel suo statuto. Ai sensi dell’articolo III, lettera c), di tale statuto, le istituzioni internazionali con un orientamento europeo possono diventare membri della CEB, alle condizioni stabilite dal consiglio direttivo della CEB. Affinché l’Unione possa diventarne membro, è pertanto necessario avviare i negoziati per un accordo con la CEB su tali condizioni.

Nelle conclusioni 14 giugno 2021 sul rafforzamento dell’architettura finanziaria europea per lo sviluppo, il Consiglio ha invitato la Commissione e gli Stati membri ad assicurare un più stretto coordinamento con e tra le istituzioni finanziarie internazionali nel contesto dell’architettura finanziaria europea per lo sviluppo. Pertanto, è opportuno che l’Unione diventi membro della CEB acquisendone quote di capitale, al fine di assicurare una maggiore coerenza tra le priorità della CEB e quelle dell’Unione e di conseguire gli obiettivi dell’Unione nel settore della coesione sociale e delle relazioni economiche esterne tramite l’esercizio del diritto di voto conferitole dalla titolarità delle quote. L’adesione alla CEB contribuirà inoltre ad approfondire le relazioni tra l’Unione e gli altri paesi partner della regione dell’allargamento e del vicinato che sono membri della CEB. Ora che l’Ucraina è membro della CEB e un obiettivo fondamentale delle sue politiche, l’adesione contribuirà altresì a rafforzare il sostegno al paese, anche per quanto riguarda la ricostruzione postbellica.

L’attenzione della CEB alla politica e alle infrastrutture sociali può integrare e creare sinergie con i programmi di finanziamento e le azioni politiche dell’Unione volti a colmare le disparità economiche e sociali nell’Unione. In particolare, ciò riguarda settori quali l’edilizia sociale e a prezzi accessibili, l’assistenza sanitaria, la riduzione della povertà, l’istruzione, la parità di genere e l’inclusione sociale ed economica dei gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità, le popolazioni rom e i senzatetto. Alla luce della sua esperienza pluridecennale nel sostegno alla disponibilità di alloggi per i gruppi vulnerabili, la CEB può parimenti svolgere un importante ruolo tecnico e di finanziamento nella politica abitativa dell’Unione.

Le competenze della CEB in ricostruzione postconflitto e integrazione sociale sono in linea con gli obiettivi dell’Unione di promuovere la stabilità e la coesione in Europa. La CEB potrebbe aiutare l’Unione a preparare i paesi candidati lungo il percorso verso l’adesione all’Unione e sostenere l’attuazione dei piani di crescita nei Balcani occidentali e nella Repubblica di Moldova. Poiché l’ambito geografico delle operazioni della CEB è stato esteso all’Ucraina, uno dei nuovi obiettivi generali della CEB è la fornitura di assistenza a sostegno della ricostruzione, della ripresa e dello sviluppo sociale a lungo termine dell’Ucraina. L’aumento di capitale recentemente completato mette a disposizione capacità finanziaria aggiuntiva per sostenere l’Ucraina nel percorso verso l’adesione all’Unione. La CEB potrebbe sostenere l’Unione nell’attuazione dello strumento per l’Ucraina istituito dal regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio1 L’Unione e la CEB potrebbero inoltre rafforzare ulteriormente il partenariato che le unisce ai fini degli investimenti in infrastrutture sociali in Turchia.

L’aiuto ai profughi, ai migranti e agli sfollati è una delle priorità statutarie della CEB, il che la rende la banca europea specializzata nei rapporti con i beneficiari di protezione internazionale e nell’integrazione dei cittadini di paesi terzi. Tali competenze possono integrare le azioni dell’Unione a sostegno dei beneficiari di protezione internazionale, contribuendo in tal modo a concentrare l’azione della CEB, tra l’altro, sul reinserimento dei profughi di ritorno, dei migranti o degli sfollati interni e sull’integrazione duratura dei cittadini di paesi terzi nei paesi ospitanti.

Per consentire ai membri del Consiglio di disporre di un termine ragionevole per prepararsi adeguatamente alle discussioni del gruppo di lavoro relative ai prossimi negoziati sull’accordo quadro, la Commissione dovrebbe riferire al Consiglio, periodicamente e su richiesta di quest’ultimo, in merito allo svolgimento, ai progressi e all’esito dei negoziati, e trasmettergli quanto prima i documenti pertinenti. Se del caso, o su richiesta del Consiglio, la Commissione dovrebbe altresì presentare al Consiglio una relazione scritta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È autorizzato l’avvio di negoziati per un accordo tra l’Unione e la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa sulle condizioni di adesione dell’Unione.

Art. 2

La Commissione è designata negoziatore dell’Unione.

Art. 3

La Commissione è destinataria delle direttive di negoziato che figurano nell’addendum della presente decisione.

Art. 4

1. I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo dei Consiglieri finanziari, designato in qualità di comitato speciale previsto dall’articolo 218, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, fatte salve eventuali direttive che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione.

2. La Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente e su richiesta di quest’ultimo, in merito allo svolgimento, ai progressi e all’esito dei negoziati, e gli trasmette quanto prima i documenti pertinenti. Se del caso, o su richiesta del Consiglio, la Commissione presenta al Consiglio una relazione scritta.

Art. 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2026 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas