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Decisione di esecuzione (UE) 2026/1112 della Commissione del 22 maggio 2026 che non rinnova l’approvazione della cipermetrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 14, paragrafo 4, primo comma, lettera b),

La cipermetrina è stata approvata come principio attivo destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2013 della Commissione2, fatte salve le condizioni di cui all’allegato di tale regolamento.

L’approvazione della cipermetrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 («approvazione») doveva scadere il 31 maggio 2025. Il 24 novembre 2023 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

A norma della decisione di esecuzione (UE) 2025/362 della Commissione3, la data di scadenza dell’approvazione è stata posticipata al 30 novembre 2027 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda.

Il 21 maggio 2025 il richiedente che aveva presentato la domanda iniziale di rinnovo dell’approvazione ha tuttavia informato la Commissione di aver ritirato la domanda. Di conseguenza, poiché non è stato stabilito che la cipermetrina soddisfa ancora le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, è opportuno non rinnovare l’approvazione.

Al fine di consentire agli operatori economici di disporre di tempo sufficiente per adeguarsi, gli articoli trattati che sono stati trattati con o che incorporano cipermetrina destinata ad essere utilizzata nei biocidi del tipo di prodotto 8 possono essere immessi sul mercato per un periodo di 180 giorni dopo l’entrata in vigore della presente decisione.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’approvazione della cipermetrina come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 non è rinnovata.

Art. 2

Gli articoli trattati che sono stati trattati con cipermetrina, o che la incorporano intenzionalmente, ai fini della conservazione del legno non sono più immessi sul mercato a decorrere dal 22 dicembre 2026.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen