Decisione di esecuzione (UE) 2026/1129 della Commissione del 22 maggio 2026 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
L’IPBC è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. A norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso era pertanto considerato approvato fino al 30 giugno 2020 ai sensi del medesimo regolamento fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE.
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 20 dicembre 2018 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 («domanda»).
L’11 aprile 2019 l’autorità di valutazione competente della Danimarca ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.
L’autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.
Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
La decisione di esecuzione (UE) 2019/19693 della Commissione ha posticipato la data di scadenza dell’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 al 31 dicembre 2022 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda.
La decisione di esecuzione (UE) 2022/14854 della Commissione ha posticipato ulteriormente la data di scadenza dell’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 al 31 luglio 2025 considerata la necessità dell’autorità di valutazione competente di valutare i dati supplementari richiesti al richiedente in relazione ai criteri per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per gli organismi non bersaglio.
Il 25 febbraio 2025 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia5, tenuto conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.
La decisione di esecuzione (UE) 2025/970 della Commissione6 ha posticipato ulteriormente la data di scadenza dell’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 al 31 luglio 2026 considerato il tempo necessario alla Commissione per decidere se l’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 possa essere rinnovata.
Durante il processo decisionale la Commissione ha individuato problemi di chiarezza nelle conclusioni del parere dell’Agenzia sulle proprietà di interferenza con il sistema endocrino della sostanza in grado di produrre effetti nocivi sull’ambiente (organismi non bersaglio). A norma dell’articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione ha chiesto all’Agenzia di rivedere il suo parere e di chiarire le parti relative alla valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per gli organismi non bersaglio dell’IPBC.
Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare ulteriormente la data di scadenza dell’approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consultare nuovamente l’Agenzia e a portare a termine il processo decisionale della Commissione su un eventuale rinnovo dell’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza al 31 dicembre 2027.
Dopo l’ulteriore posticipo della data di scadenza dell’approvazione, l’IPBC rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La data di scadenza dell’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2025/970 è posticipata al 31 dicembre 2027.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen