Decisione (UE, Euratom) 2026/1296 del Consiglio del 26 maggio 2026 che modifica l’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 223, paragrafo 1,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis, paragrafo 1,
vista la proposta del Parlamento europeo,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
vista l’approvazione del Parlamento europeo1,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
Le politiche a favore dell’equilibrio tra vita professionale e vita privata dovrebbero contribuire al conseguimento della parità di genere promuovendo la partecipazione delle madri alla vita politica.
L’introduzione di un sistema di voto per delega nelle sessioni plenarie del Parlamento europeo consentirà alle deputate di esercitare pienamente il loro mandato, nei periodi immediatamente precedenti e successivi al parto.
È pertanto opportuno modificare l’atto relativo all’elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto2, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio3.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All’articolo 6 dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto sono inseriti i paragrafi seguenti: 1 bis. In deroga al paragrafo 1, una deputata del Parlamento europeo gestante o che ha partorito può delegare il proprio voto a un altro membro del Parlamento europeo per un periodo massimo di tre mesi prima della data presunta del parto e per un periodo massimo di sei mesi dopo il parto. 1 ter. Le condizioni generali per la delega di cui al paragrafo 1 bis sono stabilite nello statuto dei deputati del Parlamento europeo adottato con la decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo4 e garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità, tracciabilità, certezza del diritto e integrità del voto. 1 quater. Le modalità dettagliate della deroga di cui al paragrafo 1 bis sono stabilite nel regolamento interno del Parlamento europeo.
Art. 2
1. La presente decisione è soggetta all’approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Ciascuno Stato membro notifica al segretariato generale del Consiglio l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
2. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla ricezione dell’ultima notifica di cui al paragrafo 1.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Raouna