Decisione di esecuzione (UE) 2026/1204 del Consiglio del 28 maggio 2026 che stabilisce il rispetto soddisfacente delle condizioni per il versamento parziale della settima rata nell’ambito del piano per l’Ucraina dello strumento per l’Ucraina e modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/1447
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l’Ucraina1, in particolare l’articolo 20, paragrafo 2, e l’articolo 26, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione europea,
Il pilastro I dello strumento per l’Ucraina («strumento»), istituito dal regolamento (UE) 2024/792, mette a disposizione dell’Ucraina un sostegno finanziario fino a 38338555759 EUR e l’equivalente in EUR di 2000000000 SEK2 al tasso di cambio ufficiale al momento del trasferimento del contributo finanziario supplementare dalla Svezia allo strumento, per il periodo 2024-2027 sotto forma di sostegno a fondo perduto e di prestito. Nel pilastro I i finanziamenti sono assegnati principalmente in base al piano per l’Ucraina dello strumento («piano»), approvato dal Consiglio mediante decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 del Consiglio3. Il piano delinea il programma di riforme e investimenti dell’Ucraina e fissa le tappe qualitative e quantitative che sono collegate ai finanziamenti nell’ambito del pilastro I dello strumento.
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 riporta il calendario per il monitoraggio e l’attuazione del piano, comprese le tappe qualitative e quantitative, che sono collegate al finanziamento nell’ambito del pilastro I dello strumento.
Il totale delle risorse finanziarie messo a disposizione del piano ammonta a 32338555759 EUR, di cui 5338555759 EUR e l’equivalente in EUR di 2000000000 SEK al tasso di cambio ufficiale al momento del trasferimento del contributo finanziario supplementare dalla Svezia allo strumento sotto forma di sostegno finanziario a fondo perduto e fino a 27000000000 EUR sotto forma di prestito.
In conformità degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 2024/792 sono stati erogati all’Ucraina 6000000000 EUR a titolo di finanziamento ponte straordinario e 1890000000 EUR sotto forma di prefinanziamento, il che rappresenta un pagamento anticipato del 7 % del sostegno sotto forma di prestito al quale l’Ucraina è ammissibile nell’ambito del piano.
In conformità dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/792 sono stati erogati all’Ucraina 18874654180 EUR nell’ambito delle prime sei rate del piano, di cui 3601252880 EUR sono stati erogati sotto forma di sostegno finanziario a fondo perduto e 15273401300 EUR sotto forma di prestito. In conformità dell’accordo di prestito concluso tra l’Unione e l’Ucraina a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/792, un importo di 1149610850 EUR è stato detratto dalle prime sei rate per liquidare il prefinanziamento del prestito.
La metodologia per il trattamento del completamento parziale di tappe del piano è stata stabilita dalla comunicazione della Commissione del 3 aprile 2025 sulla metodologia per il trattamento del completamento parziale di tappe del piano per l’Ucraina a norma del regolamento sullo strumento per l’Ucraina in conformità dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/792. Ora che la metodologia è stata applicata per un anno, è stata maturata un’esperienza pratica sufficiente a giustificarne la revisione. A questo si aggiungono il proseguimento della guerra russa di aggressione nei confronti dell’Ucraina e l’intensificazione degli attacchi contro le infrastrutture civili ed energetiche critiche del paese, che perturbano considerevolmente l’attività legislativa della Verkhovna Rada e continuano a penalizzare le capacità amministrative ucraine. In linea con la metodologia stabilita dalla comunicazione della Commissione del 17 aprile 2026 che modifica la metodologia per il trattamento del completamento parziale di tappe del piano per l’Ucraina a norma del regolamento sullo strumento per l’Ucraina e sostituisce la comunicazione C(2025) 1725 («comunicazione della Commissione del 17 aprile 2026»), dovrebbe essere possibile adeguare il valore di sospensione in considerazione di fattori attenuanti. L’applicazione di fattori attenuanti e la determinazione definitiva del valore di sospensione corretto dovrebbero essere stabilite dal Consiglio in conformità degli articoli 19, 20 e 26 del regolamento (UE) 2024/792.
In conformità dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/792, il 14 aprile 2026 l’Ucraina ha presentato una richiesta debitamente motivata di pagamento di una parte della quinta, sesta e settima rata del sostegno finanziario a fondo perduto e del sostegno sotto forma di prestito, pari a 2949367660 EUR. La richiesta riguardava anche quattro tappe di rate successive. La richiesta era corredata di una serie di documenti che provavano il conseguimento soddisfacente di una tappa della quinta rata, due tappe della sesta rata, undici tappe della settima rata, due tappe dell’ottava rata e due tappe della nona rata. L’Ucraina ha inoltre presentato tutti i documenti necessari a norma dell’articolo 12 dell’accordo quadro, dell’articolo 5 della convenzione di finanziamento e dell’articolo 6 dell’accordo di prestito conclusi tra l’Unione e l’Ucraina in forza rispettivamente degli articoli 9, 10 e 22 del regolamento (UE) 2024/792.
Le tappe su cui si fonda l’ultima richiesta dell’Ucraina riguardano varie riforme indicate nel piano, vale a dire nei capitoli relativi alla gestione delle finanze pubbliche, al sistema giudiziario, alla lotta contro la corruzione e il riciclaggio, ai mercati finanziari, alla gestione del patrimonio pubblico, al capitale umano, al contesto imprenditoriale, al settore energetico, ai trasporti, al settore agroalimentare, alla gestione delle materie prime critiche, alla trasformazione digitale e alla transizione verde e protezione dell’ambiente. Sono stati adottati la strategia a medio termine per la gestione del debito pubblico, le modifiche della normativa in materia di controllo finanziario dello Stato, la strategia per l’occupazione della popolazione, il programma economico statale mirato per la modernizzazione energetica delle imprese produttrici di calore per il periodo fino al 2030 e la risoluzione relativa al consiglio scientifico e di esperti sui cambiamenti climatici e sulla preservazione dello strato di ozono. È stato coperto almeno il 20 % dei posti vacanti in ambito giudiziario, si è giunti alla composizione del 20 % dei vecchi procedimenti disciplinari non esaminati alla fine del 2023 ed è stata completata la valutazione delle qualifiche (controllo) per il 50 % dei magistrati che non vi erano ancora stati sottoposti al 30 settembre 2016. Sono entrate in vigore le leggi sull’esecuzione delle decisioni giudiziarie relative alle obbligazioni monetarie ed extramonetarie e ulteriore digitalizzazione dei procedimenti di esecuzione, sul miglioramento della regolamentazione statale sui mercati dei capitali e i mercati organizzati dei prodotti di base, sui principi basilari della politica degli alloggi, sulla deregolamentazione in settori specifici, sull’attuazione del pacchetto relativo all’integrazione nel settore dell’energia elettrica e sul funzionamento del sistema integrato di identificazione elettronica. È entrato in funzione un sistema di raccolta dati sull’esecuzione delle decisioni giudiziarie. Sono stati pubblicati la valutazione della resilienza del sistema bancario, la relazione sull’attuazione del sostegno statale attraverso il registro agricolo statale e uno studio sulla normativa in materia di comunicazione ambientale, sociale e di governance (ESG).
In conformità dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/792, la Commissione ha esaminato nei particolari la richiesta dell’Ucraina, valutando positivamente il conseguimento soddisfacente di una delle due tappe in sospeso necessarie per la quinta rata, di entrambe le tappe in sospeso necessarie per la sesta rata e di undici delle venti tappe necessarie per la settima rata, come specificato nell’allegato della presente decisione. Tale valutazione positiva è stata effettuata nel contesto dell’attuazione del piano. L’ulteriore allineamento con l’acquis dell’Unione sarà agevolato dal processo di adesione all’Unione. La Commissione ha inoltre valutato positivamente il conseguimento soddisfacente di due tappe dell’ottava rata e due tappe della nona rata e ha incluso la valutazione di tali tappe nell’allegato della presente decisione. Tale valutazione è effettuata unicamente ai fini dell’applicazione della metodologia per un pagamento parziale e non pregiudica la valutazione integrale dell’ottava e della nona rata. Ciò non comporta un doppio pagamento per le tappe interessate. Sulla base di tale valutazione e in linea con la metodologia per il trattamento del completamento parziale di tappe del piano, quale modificata mediante la comunicazione della Commissione del 17 aprile 2026, la Commissione propone di ridurre il valore della sospensione relativo alle tappe non conseguite della settima rata, garantendo nel contempo che siano mantenuti incentivi sufficienti per l’attuazione delle tappe non conseguite.
Nella richiesta di pagamento l’Ucraina ha confermato di non avere annullato nessuna delle misure relative alle tappe precedentemente conseguite in modo soddisfacente.
La Commissione ha inoltre considerato che l’Ucraina continua a soddisfare il prerequisito di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2024/792, cui è subordinato il sostegno dell’Unione. In particolare l’Ucraina continua a sostenere e a rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.
È pertanto opportuno che la presente decisione constati che le condizioni cui è subordinato il versamento della quinta rata per quanto riguarda una delle due tappe in sospeso, della sesta rata per quanto riguarda le due tappe in sospeso e della settima rata per quanto riguarda undici tappe su venti nell’ambito del piano sono rispettate in modo soddisfacente.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2024/1447.
In considerazione delle urgenti necessità di finanziamento dell’Ucraina, è estremamente importante erogare i fondi il prima possibile. Vista l’urgenza della situazione e al fine di accelerare il processo, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dalla data di adozione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Constatazione del rispetto soddisfacente delle condizioni per il versamento
1. È stabilito, in linea con la valutazione effettuata dalla Commissione in conformità dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/792 allegata alla presente decisione, il rispetto soddisfacente delle condizioni per il versamento parziale della quinta, della sesta e della settima rata del sostegno finanziario a fondo perduto e del sostegno sotto forma di prestito pari a un totale di 2949367660 EUR, prima della liquidazione del prefinanziamento, dei quali 386258902 EUR corrispondenti alla quinta rata, 796658985 EUR corrispondenti alla sesta rata e 1766449773 EUR corrispondenti alla settima rata.
2. È applicato un fattore attenuante tenuto conto del conseguimento soddisfacente delle due tappe dell’ottava rata e delle due tappe della nona rata, della rilevanza delle tappe che non sono state completate e delle motivazioni della loro mancata attuazione, nonché dell’importanza delle tappe quantitative e qualitative che sono state completate anticipatamente. L’applicazione di fattori attenuanti comporta una riduzione del valore di sospensione relativo alle tappe non conseguite della settima rata di un importo di 392544392 EUR.
Art. 2 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/1447
La decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 è così modificata:
1) all’articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente: «6. Se l’Ucraina non ha conseguito in modo soddisfacente una o più delle tappe qualitative e quantitative previste in relazione a una determinata rata, ma ha già completato in modo soddisfacente una o più delle tappe qualitative e quantitative previste in relazione a una rata successiva o può dimostrare che una tappa quantitativa è stata completata parzialmente, il Consiglio, su proposta della Commissione, può tenere conto di tale completamento anticipato o parziale come fattore per determinare l’importo del versamento parziale all’Ucraina nell’ambito della prima di tali rate. È tenuto conto della rilevanza delle tappe quantitative e qualitative che non sono state completate e delle motivazioni della loro mancata attuazione, nonché dell’importanza delle tappe quantitative e qualitative che sono state completate anticipatamente.» ;
2) all’articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente: «5. Se l’Ucraina non ha conseguito in modo soddisfacente una o più delle tappe qualitative e quantitative previste in relazione a una determinata rata, ma ha già completato in modo soddisfacente una o più delle tappe qualitative e quantitative previste in relazione a una rata successiva o può dimostrare che una tappa quantitativa è stata completata parzialmente, il Consiglio, su proposta della Commissione, può tenere conto di tale completamento anticipato o parziale come fattore per determinare l’importo del versamento parziale all’Ucraina nell’ambito della prima di tali rate. È tenuto conto della rilevanza delle tappe quantitative e qualitative che non sono state completate e delle motivazioni della loro mancata attuazione, nonché dell’importanza delle tappe quantitative e qualitative che sono state completate anticipatamente.».
Art. 3 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dalla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Damianos