Decisione di esecuzione (UE) 2026/1179 della Commissione del 1o giugno 2026 che concede il riconoscimento nell’Unione, a norma della direttiva (UE) 2017/2397, ai certificati di qualifica basati su un esame organizzato sotto la responsabilità di un’autorità amministrativa, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo nel settore della navigazione interna rilasciati dalla Serbia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio1, in particolare l’articolo 10, paragrafo 5,
In conformità dell’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397, qualsiasi paese terzo può presentare alla Commissione una domanda di riconoscimento di certificati di qualifica, libretti di navigazione o giornali di bordo rilasciati dalle proprie autorità. La domanda deve essere corredata di tutte le informazioni necessarie per stabilire se il rilascio di questi documenti sia soggetto a obblighi identici a quelli stabiliti nella suddetta direttiva.
Con lettera del 16 dicembre 2022 la Serbia ha chiesto il riconoscimento di certificati, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati dalle proprie autorità. Al ricevimento della richiesta di riconoscimento, la Commissione ha avviato la valutazione dei sistemi di certificazione in Serbia.
La valutazione si è basata sull’analisi della documentazione presentata e sui risultati di un’indagine di accertamento svolta dalla Commissione il 28 e 29 maggio 2024 a Belgrado e incentrata sulla valutazione degli esami amministrativi (a livello dirigenziale e a livello operativo) organizzati dalle autorità serbe. Nel quadro dell’indagine di accertamento sono stati in particolare valutati lo svolgimento degli esami amministrativi per i conduttori di nave e gli altri membri del personale di coperta, il rilascio dei libretti di navigazione per i membri del personale di coperta, i giornali di bordo e i certificati di qualifica, la visita medica e il rilascio di certificati medici, la convalida dei tempi di navigazione nei libretti di navigazione e le procedure amministrative relative ai giornali di bordo.
La valutazione è stata eseguita in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2017/2397 riguardante gli esami organizzati sotto la responsabilità di un’autorità amministrativa. La procedura di approvazione dei programmi di formazione a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2017/2397 non era parte della valutazione e dovrebbe essere avviata in una fase successiva, dopo la creazione dell’istituto di formazione a Belgrado.
L’indagine di accertamento ha individuato vari aspetti in merito ai quali era necessario l’intervento delle autorità serbe, tra cui carenze relative alle disposizioni che disciplinano il rilascio, la validità, la sospensione e la revoca dei certificati di qualifica. Nel novembre 2024 le autorità serbe hanno trasmesso la loro risposta riguardo alle carenze individuate.
Alla luce dei risultati dell’indagine di accertamento, delle risposte trasmesse dalla Serbia riguardo alle carenze, delle corrispondenti modifiche del corpus normativo in materia e di altre informazioni disponibili, la Commissione ha concluso che le autorità serbe hanno adottato misure atte a garantire che il rilascio dei certificati di qualifica, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo specificati nella richiesta della Serbia sia soggetto a requisiti identici a quelli stabiliti dalla direttiva (UE) 2017/2397.
In conformità dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/2397 e considerando che la Serbia riconosce nella sua giurisdizione i documenti dell’Unione rilasciati a norma della suddetta direttiva, i certificati di qualifica basati su un esame organizzato sotto la responsabilità di un’autorità amministrativa, i libretti di navigazione o i giornali di bordo rilasciati conformemente alle norme nazionali della Serbia dovrebbero essere validi su tutte le vie navigabili interne dell’Unione.
Il 6 giugno 2024 la Serbia ha presentato alla Commissione una richiesta di accesso alla banca dati europea degli equipaggi, per i certificati di qualifica e i libretti di navigazione, e alla banca dati europea degli scafi, per i giornali di bordo.
A norma dell’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397, alle autorità dei paesi terzi che rilasciano certificati di qualifica, libretti di navigazione o giornali di bordo può essere dato accesso alla banca dati nella misura in cui ciò sia necessario alle finalità di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di protezione dei dati di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e che il paese terzo non limiti l’accesso degli Stati membri o della Commissione alla sua banca dati corrispondente, e se la Commissione garantisce che il paese terzo non trasferisca i dati a un altro paese terzo o a un’altra organizzazione internazionale senza previa esplicita autorizzazione scritta della Commissione e alle condizioni stabilite dalla Commissione stessa. Poiché sono necessari accordi amministrativi particolari, a norma dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/1725, tra la Commissione e la Serbia al fine di garantire un livello adeguato di protezione dei dati, è opportuno che la decisione della Commissione relativa alla concessione alle autorità serbe dell’accesso alla banca dati europea degli equipaggi e alla banca dati europea degli scafi sia adottata in una fase successiva.
Una relazione sui risultati della valutazione è stata trasmessa agli Stati membri.
È pertanto opportuno riconoscere i certificati di qualifica rilasciati sulla base di un esame organizzato sotto la responsabilità di un’autorità amministrativa, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati dalla Serbia ai fini dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2017/2397.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 33 della direttiva (UE) 2017/2397,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La Commissione concede il riconoscimento nell’Unione, a norma dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2017/2397, ai certificati di qualifica basati su un esame organizzato sotto la responsabilità di un’autorità amministrativa, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo nel settore della navigazione interna rilasciati dalla Serbia.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen