Decisione di esecuzione (UE) 2026/1295 del Consiglio del 4 giugno 2026 che autorizza la Svezia ad applicare aliquote di accisa ridotte al gasolio e alla benzina senza piombo utilizzati come carburante, in conformità dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità1, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
Nelle settimane precedenti all’adozione della presente decisione sono stati osservati in tutta l’Unione forti e persistenti aumenti dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti energetici, innescati dagli sviluppi geopolitici in Medio Oriente, che hanno inciso sulle catene di approvvigionamento del petrolio e dei prodotti petroliferi a livello mondiale. Tali sviluppi hanno avuto notevoli effetti negativi sulle famiglie, in particolare sui consumatori vulnerabili, e sulle imprese, comprese le piccole e medie imprese, mettendo così a grave rischio la coesione sociale, la stabilità economica e il corretto funzionamento del mercato interno.
Nelle conclusioni del 19 marzo 2026 il Consiglio europeo ha riconosciuto la natura straordinaria della situazione nel mercato dell’energia e le sue implicazioni macroeconomiche. Il Consiglio ha invitato la Commissione europea a collaborare strettamente con gli Stati membri per elaborare misure nazionali temporanee e mirate volte ad attenuare gli impatti significativi dei combustibili e delle relative componenti di costo sui costi di produzione dell’energia elettrica, e ha sottolineato in particolare la necessità di una risposta coordinata dato che il conflitto in Medio Oriente ha un impatto immediato sui prezzi dell’energia per i cittadini e le imprese europei.
Le accise fissate dalla direttiva 2003/96/CE contribuiscono al costo finale dei prodotti energetici forniti all’interno dell’Unione. Una riduzione delle accise al di sotto dei livelli minimi di tassazione fissati da tale direttiva può attenuare alcuni degli aumenti dei costi dell’energia a cui attualmente fanno fronte gli Stati membri.
Le flessibilità previste a norma della direttiva 2003/96/CE consentono agli Stati membri, entro limiti definiti, di ridurre l’onere fiscale su specifici prodotti energetici in modo mirato e temporaneo. In considerazione della natura eccezionale e urgente della situazione attuale, è necessario prevedere flessibilità specifiche e limitate nel tempo volte esplicitamente ad attenuare l’impatto dello shock dei prezzi dell’energia.
Riduzioni temporanee della tassazione di determinati prodotti energetici possono fornire un rapido sollievo alle famiglie e alle imprese, riducendo direttamente i prezzi per gli utenti finali. Nella situazione attuale, tali riduzioni straordinarie potrebbero costituire uno strumento opportuno e necessario per fronteggiare le gravi ripercussioni economiche dello shock dei prezzi dell’energia.
Con lettera del 26 marzo 2026, in conformità dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, le autorità svedesi hanno chiesto l’autorizzazione ad applicare aliquote di accisa ridotte sul gasolio e sulla benzina senza piombo utilizzati come carburante. Tali aliquote ridotte scenderebbero al di sotto dei livelli minimi di tassazione applicabili ai carburanti di cui all’articolo 7 di tale direttiva di 2,4 SEK per litro di carburante. L’autorizzazione è stata richiesta per un periodo di cinque mesi.
Secondo le autorità svedesi, l’applicazione di un’aliquota fiscale ridotta mira ad attenuare gli effetti sociali ed economici degli alti prezzi al dettaglio dei carburanti dovuti alla situazione geopolitica, che si ripercuotono direttamente su famiglie e imprese.
L’autorizzazione richiesta è stata esaminata dalla Commissione e si ritiene improbabile che possa causare indebite distorsioni della concorrenza o ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. Tenuto conto della sua breve durata e delle circostanze eccezionali legate alla situazione geopolitica, cui si aggiungono prezzi di mercato del petrolio eccezionalmente elevati, la deroga richiesta è ritenuta adeguata e proporzionata alla luce della necessità di trovare un equilibrio tra gli obiettivi strategici specifici elencati all’articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/96/CE, in particolare la politica ambientale dell’Unione, e l’imperativo emergenziale di garantire alle imprese e alle famiglie l’accessibilità economica dell’energia.
È pertanto opportuno autorizzare la Svezia ad applicare aliquote di accisa ridotte, inferiori ai livelli minimi dell’Unione, al gasolio e alla benzina senza piombo utilizzati come carburante.
A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1 di tale articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi del quadro giuridico vigente, è opportuno disporre che tale autorizzazione cessi di applicarsi qualora il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o di qualsiasi altra disposizione pertinente del TFUE, introduca nuovi livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE per il gasolio e la benzina senza piombo utilizzati come carburante per i quali tale autorizzazione non fosse adeguata.
Allo stesso tempo, riduzioni fiscali non mirate comportano notevoli costi di bilancio e tendono ad aumentare la domanda di combustibili fossili, aggravando lo squilibrio tra domanda e offerta. È quindi opportuno che la misura rimanga rigorosamente limitata nel tempo.
La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La Svezia è autorizzata ad applicare una riduzione delle aliquote fino a 2,4 SEK per litro al di sotto dei livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE per il gasolio e la benzina senza piombo utilizzati come carburante.
Art. 2
La presente decisione si applica dal 1o luglio 2026 al 30 novembre 2026.
Tuttavia, ove il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del TFUE o di qualsiasi altra disposizione pertinente del TFUE, introduca nuovi livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE per il gasolio e la benzina senza piombo utilizzati come carburante con cui l’autorizzazione rilasciata all’articolo 1 della presente decisione non fosse adeguata, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tali nuovi livelli minimi di tassazione diventano applicabili.
Art. 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.
Art. 4
Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 4 giugno 2026 Per il Consiglio Il presidente C. Fitiris