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Decisione (UE) 2026/1916 del Consiglio del 4 giugno 2026 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo1,

Conformemente alla decisione (UE) 2025/1964 del Consiglio2, l’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (passenger name record – PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi («accordo») è stato firmato il 14 ottobre 2025, fatta salva la sua conclusione in data successiva.

L’accordo prevede il trasferimento dei dati PNR da parte dei vettori aerei dall’Unione al Regno di Norvegia («Norvegia») nel pieno rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 . In particolare, l’accordo comprende garanzie adeguate riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti ai sensi dello stesso.

L’accordo promuove la cooperazione di polizia e giudiziaria tra le autorità competenti della Norvegia e quelle degli Stati membri, nonché Europol ed Eurojust, al fine di potenziare le loro capacità di rafforzare le frontiere esterne dell’Unione e della Norvegia e di garantire efficacemente la sicurezza interna in assenza di controlli alle frontiere interne nello spazio Schengen.

A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), con lettera del 29 luglio 2025 l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio3, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere 16/2025 il 24 luglio 20254.

È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi5 è approvato a nome dell’Unione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione6.

Fatto a Lussemburgo, il 4 giugno 2026 Per il Consiglio Il presidente C. Fitiris