Decisione di esecuzione (UE) 2026/1279 della Commissione del 12 giugno 2026 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio2, i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.
Con decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione3, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di rivedere e completare il lavoro sulle norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell'arte generalmente riconosciuto al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II di tale regolamento.
La decisione di esecuzione C(2020) 7924 è stata modificata dalla decisione di esecuzione C(2024) 27504 della Commissione al fine di adeguare l'ambito di applicazione della richiesta aggiungendo ed eliminando alcune norme per tenere conto dei più recenti progressi tecnici e scientifici, nonché degli ultimi sviluppi delle attività di normazione a livello internazionale ed europeo, e di prorogare il termine per le attività di normazione in relazione a determinate norme e progetti di norme, in quanto i lavori su alcuni di essi non avevano potuto essere completati entro i termini stabiliti nella decisione di esecuzione C(2020) 7924.
Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN ha elaborato le nuove norme armonizzate seguenti a sostegno del regolamento (UE) 2016/425: EN ISO 10256-1:2024 sui dispositivi di protezione per hockey su ghiaccio (requisiti generali), EN ISO 10256-2:2024 sulle protezioni per la testa dei pattinatori, EN ISO 10256-3:2024 sulle protezioni per il viso e gli occhi dei pattinatori, EN ISO 10256-4:2024 sulle protezioni per la testa e il viso dei portieri, EN 17961:2025 sui dispositivi di ripartizione del carico per l'alpinismo ed EN 18100:2025 sui caschi per sciatori alpinisti.
Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione5: EN 397:2012 + A1:2012 sugli elmetti di protezione per l'industria, EN 420:2003 + A1:2009 sui guanti di protezione, EN ISO 12312-1:2013 ed EN ISO 12312-1:2013/A1:2015 sugli occhiali da sole per uso generale, EN 12492:2012 sui caschi per alpinisti ed EN 17353:2020 sull'attrezzatura di visibilità migliorata.
Di conseguenza il CEN ha adottato le seguenti norme e le relative modifiche: EN 397:2025 ed EN 397:2025/AC:2025, EN ISO 12312-1:2022 ed EN ISO 12312-1:2022/A11:2024, EN 12492:2025, EN 17353:2020+A1:2025, EN ISO 21420:2020 ed EN ISO 21420:2020/A1:2024.
Insieme al CEN, la Commissione ha valutato se le norme EN 397:2025, EN 397:2025/AC:2025, EN ISO 10256-1:2024, EN ISO 10256-2:2024, EN ISO 10256-3:2024, EN ISO 10256-4:2024, EN ISO 12312-1:2022, EN ISO 12312-1:2022/A11:2024, EN 12492:2025, EN 17353:2020+A1:2025, EN 17961:2025, EN 18100:2025, EN ISO 21420:2020 ed EN ISO 21420:2020/A1:2024 siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924.
Le seguenti norme armonizzate e le relative modifiche soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/425: EN 397:2025/AC:2025, EN ISO 10256-1:2024, EN ISO 10256-2:2024, EN ISO 10256-3:2024, EN ISO 10256-4:2024, EN ISO 12312-1:2022, EN ISO 12312-1:2022/A11:2024, EN 12492:2025, EN 17353:2020+A1:2025, EN 17961:2025, EN 18100:2025, EN ISO 21420:2020 ed EN ISO 21420:2020/A1:2024. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate e delle relative modifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Dopo aver esaminato la norma armonizzata EN 397:2025, la Commissione ha concluso che il punto 4.2.7.5.2.5 di tale norma faceva riferimento al punto 5.13 anziché al punto 5.13.5 e che mancava il collegamento tra il punto 4.2.7.4 di tale norma e il requisito essenziale di salute e sicurezza 3.6.1 di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/425. È pertanto opportuno pubblicare tale norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con una limitazione.
La decisione di esecuzione (UE) 2023/941 è stata modificata più volte. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, è opportuno che, per ragioni di chiarezza, la decisione di esecuzione sia sostituita.
Per ragioni di chiarezza è altresì opportuno elencare in un unico atto tutti i riferimenti alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425. L'allegato I della presente decisione comprende pertanto sia i nuovi riferimenti pubblicati con la presente decisione sia quelli pubblicati in precedenza con la decisione di esecuzione (UE) 2023/941.
È necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 397:2012+A1:2012, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 12312-1:2013, EN ISO 12312-1:2013/A1:2015, EN 12492:2012 ed EN 17353:2020 dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dato che tali norme sono state rivedute.
Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti alle norme rivedute, è opportuno prevedere date di ritiro differite per i riferimenti sostituiti dalla presente decisione. Tali date di ritiro dovrebbero pertanto figurare nell'allegato II della presente decisione.
Inoltre, per ragioni di chiarezza, è altresì necessario includere nell'allegato II della presente decisione i riferimenti delle norme per le quali la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 continuerà ad applicarsi fino alle date del loro ritiro indicate in tale allegato.
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
I riferimenti delle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425, che figurano nell'allegato I della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 2
La decisione di esecuzione (UE) 2023/941 è abrogata.
Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti alle norme armonizzate che figurano nell'allegato II della presente decisione fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen