Decisione (PESC) 2026/1334 del Consiglio del 12 giugno 2026 che modifica la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/13331.
Il 14 aprile 2026 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (United Nations Security Council – «UNSC») ha adottato la risoluzione 2819 (2026), in cui ha ribadito il suo forte impegno a favore della sovranità, dell’indipendenza, dell’integrità territoriale e dell’unità nazionale della Libia.
La risoluzione 2819 (2026) dell’UNSC introduce una modifica a un criterio di inserimento in elenco per quanti sono soggetti a misure restrittive.
Inoltre, la risoluzione 2819 (2026) dell’UNSC modifica l’ambito di applicazione delle misure imposte alla Libyan Investment Authority.
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare talune misure.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:
1) all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone designate e sottoposte a restrizioni di viaggio dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell’UNSCR 1970 (2011), al punto 23 dell’UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell’UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell’UNSCR 2213 (2015), al punto 11 dell’UNSCR 2362 (2017), al punto 11 dell’UNSCR 2441 (2018), al punto 18 dell’UNSCR 2769 (2025) o al punto 19 dell’UNSCR 2819 (2026), elencate nell’allegato I.» ;
2) l’articolo 9 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone ed entità designate e assoggettate al congelamento dei beni dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell’UNSCR 1970 (2011), ai punti 19 e 23 dell’UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell’UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell’UNSCR 2213 (2015), al punto 11 dell’UNSCR 2362 (2017), al punto 11 dell’UNSCR 2441 (2018), al punto 18 dell’UNSCR 2769 (2025) o al punto 19 dell’UNSCR 2819 (2026), elencate nell’allegato III.» ;
b) il paragrafo 15 è sostituito dal seguente: «15. Previa notifica al comitato da parte dello Stato membro interessato e a condizione che il comitato abbia approvato l’utilizzo delle riserve di liquidità congelate di cui al punto 14 dell’UNSCR 2769 (2025), che comprende la consultazione con il governo della Libia, e al punto 14 dell’UNSCR 2819 (2026) e in conformità con tali punti, le autorità competenti di tale Stato membro autorizzano l’uso delle riserve di liquidità congelate appartenenti all’entità di cui alla voce 1 dell’allegato VI, esclusivamente per investimenti in: a) depositi a termine a basso rischio presso un istituto finanziario idoneo, selezionato dall’entità di cui alla voce 1 dell’allegato VI e situato nello Stato membro in cui i fondi sono congelati, nel caso delle riserve di liquidità congelate di cui alla “raccomandazione 7.1” di cui all’UNSCR 2769 (2025); o b) titoli a reddito fisso, nel caso delle riserve di liquidità congelate di cui alla “raccomandazione 7.2” di cui all’UNSCR 2769 (2025); conformemente all’approvazione del comitato.» ;
c) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «18. Previa notifica al comitato da parte dello Stato membro interessato e a condizione che il comitato abbia approvato il trasferimento dei fondi, delle altre attività finanziarie o risorse economiche congelati, e in conformità del punto 15 dell’UNSCR 2819 (2026), le autorità competenti di tale Stato membro autorizzano il trasferimento di taluni fondi, delle altre attività finanziarie o risorse economiche congelati appartenenti all’entità di cui alla voce 1 dell’allegato VI, all’interno della stessa giurisdizione, tra la banca depositaria, o l’ente finanziario che agisce in qualità di depositario globale (o eventuali subdepositari che agiscono per loro conto), a un’altra banca depositaria o istituto finanziario (o eventuali subdepositari che agiscono per loro conto), al fine di trasferire il ruolo di depositario globale a tale banca depositaria o istituto finanziario, a condizione che: a) nel corso e a conclusione del trasferimento, le attività siano trattate come congelate e soggette alle misure imposte dalla presente decisione; b) il trasferimento sia eseguito in modo da mantenere la forma e il valore dei fondi, delle altre attività finanziarie o delle risorse economiche trasferiti. 19. La notifica di cui al paragrafo 18 al comitato da parte dello Stato membro interessato comprende l’importo e la natura dei fondi, delle altre attività finanziarie o risorse economiche congelati da trasferire e l’identità dell’attuale banca depositaria e di quella proposta o dell’attuale istituto finanziario che agisce in qualità di depositario e di quello proposto. 20. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 18 entro due settimane dalla concessione.».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 12 giugno 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Keravnos