Decisione (PESC) 2026/1333 del Consiglio del 15 giugno 2026 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC1.
Al fine di garantire agli operatori dell’Unione la diversificazione della catena di approvvigionamento, è opportuno introdurre nuove deroghe temporanee al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di un’entità designata, per consentire la liquidazione di operazioni, contratti e altri accordi conclusi con tale entità e l’acquisto da parte dell’industria di componenti critici fabbricati da tale entità. Gli operatori dovrebbero adottare e attuare adeguati piani di diversificazione prima della scadenza di tale deroga, al fine di consentire la transizione verso fonti di approvvigionamento alternative.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All’articolo 2 della decisione 2014/145/PESC è aggiunto il paragrafo seguente: «36. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all’entità di cui alla rubrica “Entità”, voce 692 dell’allegato della presente decisione, o la messa a sua disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono strettamente necessari per: a) la cessazione entro il 31 dicembre 2026 di operazioni, contratti o altri accordi conclusi con l’entità di cui alla voce 692 prima del 23 aprile 2026 e a condizione che lo svincolo o la messa a disposizioni di tali fondi o risorse economiche sia completata entro il 31 dicembre 2026; oppure b) gli acquisti, da parte dell’industria, di componenti critici fabbricati da detta entità e i corrispondenti pagamenti alla medesima al fine di consentire la transizione verso fonti di approvvigionamento alternative a condizione che lo svincolo o la messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche sia completata entro il 16 marzo 2027.».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 15 giugno 2026 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas