Decisione (PESC) 2026/1338 del Consiglio del 15 giugno 2026 a sostegno di un progetto relativo a soluzioni digitali per la sicurezza delle scorte di munizioni convenzionali nel vicinato dell’UE (AIMS/SIMS)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Nel 2001 gli Stati membri dell’ONU hanno adottato il programma d’azione per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (UNPOA). Nell’ambito dell’UNPOA, gli Stati membri dell’ONU hanno convenuto di migliorare le normative nazionali in materia di armi di piccolo calibro, rafforzare la gestione delle scorte, garantire l’adeguatezza e l’affidabilità della marcatura delle armi, intensificare la collaborazione nel rintracciamento delle armi e impegnarsi nella cooperazione e nell’assistenza regionali e internazionali.
Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato una strategia dell’Unione europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini», che ha riconosciuto che una gestione insoddisfacente delle scorte è un fattore chiave che consente lo sviamento delle armi e delle munizioni dal mercato legale a quelli illeciti. L’Unione e gli Stati membri si sono impegnati a continuare ad aiutare gli altri paesi a migliorare la gestione e la sicurezza delle scorte in loro possesso tramite il potenziamento dei quadri legislativi e amministrativi nazionali e il rafforzamento delle istituzioni che disciplinano il rifornimento e la gestione leciti delle scorte di armi leggere e le armi di piccolo calibro (small arms and light weapons – SALW) e di munizioni per le forze di difesa e di sicurezza, con particolare attenzione per la marcatura e per la registrazione delle armi. Si sono impegnati inoltre a promuovere e attuare le norme e le buone prassi per la manipolazione delle armi di piccolo calibro e delle relative munizioni. In aggiunta, l’Unione si è inoltre impegnata a promuovere l’applicazione di nuove tecnologie per accrescere l’efficacia in fatto di gestione delle scorte delle SALW e a continuare a sostenere la cooperazione e l’assistenza per l’attuazione dell’UNPOA, compresa la sicurezza fisica e la gestione delle scorte delle SALW e delle relative munizioni.
Il 4 dicembre 2023 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il quadro globale per la gestione delle munizioni convenzionali durante tutto il ciclo di vita («quadro globale»), un quadro di cooperazione volontario che contiene una serie di impegni politici volti a rafforzare e promuovere le iniziative esistenti in materia di gestione delle munizioni convenzionali durante tutto il ciclo di vita e a colmare le lacune esistenti in tale ambito. Nel suo obiettivo 5 il quadro globale incoraggia gli Stati a stabilire le capacità tecniche per effettuare una sorveglianza adeguata, sistematica e sostenibile delle munizioni convenzionali nelle scorte nazionali, ove opportuno e coerente con il diritto nazionale, anche attraverso la cooperazione e l’assistenza internazionali reciproche.
La posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio1 prevede che una licenza di esportazione debba essere respinta ove l’approvazione sia incompatibile con gli obblighi e gli impegni internazionali degli Stati membri, compresi i loro impegni nell’ambito del quadro globale.
Il 14 aprile 2025 il Consiglio ha approvato le conclusioni sul controllo delle esportazioni di armi, in cui si è impegnato a portare avanti i lavori relativi agli elementi a sostegno del commercio responsabile di tecnologia e attrezzature militari e, se del caso, incarica il gruppo «Esportazione di armi convenzionali» (COARM) di sostenere lo sviluppo delle capacità dei paesi terzi per quanto riguarda la gestione delle scorte di armi e munizioni.
Il Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento umanitario (Geneva International Centre for Humanitarian Demining – GICHD) sta sviluppando un sistema di gestione dell’inventario delle munizioni (ammunition inventory management system – AIMS), uno strumento digitale concepito per sostenere una gestione sicura e sostenibile delle scorte di munizioni. L’AIMS è concepito per operare in sinergia con il sistema di gestione delle informazioni di sorveglianza (Surveillance Information Management System – SIMS). AIMS e SIMS saranno sperimentati in Bosnia-Erzegovina e la Repubblica di Moldova ha espresso un forte interesse per entrambi gli strumenti.
È nell’interesse dell’Unione in termini di sicurezza sostenere la Bosnia-Erzegovina e la Repubblica di Moldova affinché si allineino ai moderni standard in materia di non proliferazione e sicurezza. In tale contesto, è opportuno che l’Unione sostenga mediante un contributo finanziario il progetto dal titolo «Soluzioni digitali per la sicurezza delle scorte di munizioni convenzionali nel vicinato dell’UE» consistente nello sviluppo, nell’adozione, nell’integrazione e nell’uso continuativo di AIMS e SIMS in tali paesi. La Svizzera si è impegnata a cofinanziare tale progetto attraverso un contributo finanziario aggiuntivo a quello dell’Unione, al fine di raggiungere il bilancio totale stimato per il progetto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. In vista dell’attuazione della strategia dell’Unione europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» e della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, l’Unione sostiene il progetto dal titolo «Soluzioni digitali per la sicurezza delle scorte di munizioni convenzionali nel vicinato dell’UE», consistente nello sviluppo, nell’adozione, nell’integrazione e nell’uso continuativo del sistema di gestione dell’inventario delle munizioni (ammunition inventory management system – AIMS) e del sistema di gestione delle informazioni di sorveglianza (Surveillance Information Management System – SIMS) in Bosnia-Erzegovina e nella Repubblica di Moldova («progetto»).
2. L’obiettivo del progetto è rafforzare le capacità organizzative delle autorità nazionali della Bosnia-Erzegovina e della Repubblica di Moldova per la gestione delle munizioni convenzionali durante tutto il ciclo di vita, al fine di ridurre il rischio di diversione ed esplosioni accidentali.
3. Una descrizione dettagliata del progetto è riportata nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica del progetto è realizzata dal Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento umanitario (Geneva International Centre for Humanitarian Demining – GICHD).
3. Il GICHD svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con il GICHD.
Art. 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto finanziato dall’Unione è pari a 1000000 EUR. Il bilancio totale stimato per il progetto è pari a 1389145 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, conclude un accordo con il GICHD. Tale accordo stabilisce che il GICHD deve assicurare la visibilità del contributo dell’Unione in modo commisurato all’entità di tale contributo.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà associate alla conclusione di tale accordo e della data di conclusione dell’accordo.
Art. 4
1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base di relazioni semestrali stilate dal GICHD.
2. La Commissione riferisce al Consiglio sugli aspetti finanziari del progetto.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o, se non è stato concluso alcun accordo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, 15 giugno 2026 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas