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Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 15 giugno 2026 recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo C/2026/4079

Testo vigente

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto lo statuto dei deputati al Parlamento europeo1, in particolare l’articolo 27,

visto l’articolo 25 del regolamento del Parlamento europeo,

Il 12 giugno 1990 l’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo («Ufficio di presidenza») ha adottato la regolamentazione concernente il regime di vitalizio integrativo volontario2 («regime»).

I diritti e gli obblighi applicabili ai deputati e agli altri beneficiari nell’ambito del regime sono stabiliti nell’allegato VII della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo («regolamentazione SID»), cui fa riferimento l’articolo 83 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo3 («misure di attuazione»).

L’Ufficio di presidenza ha incaricato i Questori di costituire un fondo («fondo») per la gestione dei contributi al regime e l’erogazione dei pagamenti pensionistici. Sulla base delle decisioni dei Questori del 28 novembre 1991 e del 14 luglio 1993, è stata istituita un’organizzazione senza scopo di lucro («ASBL») di diritto lussemburghese, il cui statuto è stato approvato dall’Ufficio di presidenza l’8 luglio 1993. L’ASBL, agendo autonomamente, ha costituito una «société d’investissement à capital variable» per la gestione degli investimenti del regime. Il Parlamento non ha alcuna influenza diretta sulle decisioni dell’ASBL, che è un’entità giuridica distinta.

I deputati hanno potuto aderire al regime su base volontaria dall’agosto 1989 fino alla fine della sesta legislatura (2004-2009). Il 15 luglio 2009 è entrato in vigore lo statuto dei deputati al Parlamento europeo («statuto»), che ha introdotto un regime pensionistico comune per i deputati. Il regime è stato chiuso a nuove adesioni.

Dal 2009 la situazione del fondo è andata rapidamente deteriorandosi a causa, tra l’altro, della cessazione dei pagamenti dei contributi e dell’insufficiente rendimento degli investimenti.

L’Ufficio di presidenza è intervenuto più volte per migliorare la sostenibilità del fondo, in particolare con le decisioni del 1o aprile 2009, del 10 dicembre 20184 e del 12 giugno 20235. Le misure adottate, sebbene abbiano portato alla riduzione del disavanzo attuariale del fondo e a una diminuzione della passività del regime, non hanno consentito di ripristinare la solvibilità a lungo termine del fondo.

L’esaurimento delle attività del fondo previsto per la fine del 2026 inciderà sulla capacità del fondo di continuare a eseguire i pagamenti pensionistici mensili. Tale esaurimento, tuttavia, non estinguerebbe i diritti alla pensione acquisiti dai beneficiari né i diritti futuri nell’ambito del regime, i quali derivano dallo statuto e dalle norme che disciplinano il regime adottate e successivamente modificate dall’Ufficio di presidenza.

L’articolo 27 dello statuto prevede che, successivamente all’entrata in vigore dello statuto, il fondo istituito dal Parlamento continui a funzionare per i deputati o gli ex deputati che abbiano già acquisito diritti o aspettative a titolo del fondo, che tutti i diritti e le aspettative acquisiti restino invariati e che il Parlamento possa fissare condizioni e requisiti per l’acquisizione di nuovi diritti o aspettative.

Nella riunione del 1o aprile 2009, l’Ufficio di presidenza ha deciso che il Parlamento si sarebbe assunto la responsabilità giuridica di garantire i diritti pensionistici degli affiliati al regime in caso di esaurimento del fondo e che l’eventuale capitale restante nel fondo sarebbe stato trasferito al Parlamento stesso una volta liquidati tutti i diritti pensionistici, rendendo necessaria la conseguente modifica dello statuto del fondo.

Nelle sue sentenze del 17 dicembre 20256, il Tribunale dell’Unione europea ha osservato l’impegno del Parlamento a coprire il pagamento delle pensioni facendo ricorso al proprio bilancio e la comunicazione di tale impegno all’attenzione degli affiliati al fondo in data 3 aprile 2009, indicando in tal modo che ciò potrebbe far sorgere un legittimo affidamento.

Data la responsabilità giuridica del Parlamento per quanto riguarda il mantenimento del regime, il Parlamento deve adottare le misure necessarie per garantire la continuità dei pagamenti delle pensioni nell’ambito di un quadro giuridico e amministrativo sostenibile dopo l’esaurimento delle attività del fondo.

Alla luce di tali circostanze, nella riunione del 15 giugno 2026, l’Ufficio di presidenza ha riconosciuto che, a causa dell’esaurimento delle attività del fondo, i pagamenti delle pensioni nell’ambito del regime devono essere eseguiti direttamente a carico del bilancio del Parlamento europeo a decorrere dal 1o gennaio 2027. Di conseguenza, in linea con la decisione dell’Ufficio di presidenza del 1o aprile 2009, l’eventuale capitale restante nel fondo una volta liquidati tutti i diritti pensionistici relativi al dicembre 2026 sarà trasferito al Parlamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le misure di attuazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’articolo 83 delle misure di attuazione è così modificato:

  1. 1) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Un vitalizio integrativo a norma degli articoli 1 e 2 dell’allegato VII della regolamentazione SID che al 1o gennaio 2019 non è ancora divenuto esigibile è soggetto a un prelievo speciale pari al 5 % dell’importo nominale del vitalizio.» ;

  2. 2) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Il vitalizio integrativo (volontario) degli altri beneficiari a norma degli articoli 3 e 4 dell’allegato VII della regolamentazione SID che al 1o gennaio 2019 non è ancora divenuto esigibile è soggetto ad un prelievo speciale pari al 5 % dell’importo nominale del vitalizio.» ;

  3. 3) il paragrafo 7 è soppresso;

  4. 4) è aggiunto il paragrafo seguente: «9. A decorrere dal 1o gennaio 2027, il vitalizio integrativo e la pensione per i beneficiari, a norma degli articoli da 1 a 4 dell’allegato VII della regolamentazione SID, saranno versati direttamente dal Parlamento agli ex deputati e ad altri beneficiari» .

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2027.