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Decisione di esecuzione (UE) 2026/1440 del Consiglio del 25 giugno 2026 che autorizza la Germania ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota di imposta ridotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità1, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1436 del Consiglio2 ha autorizzato la Germania ad applicare, fino al 31 dicembre 2025, un’aliquota di imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto, diverse dalle imbarcazioni private da diporto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

Con lettera del 26 agosto 2025 la Germania ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare un’aliquota di imposta ridotta sull’energia elettrica erogata da impianti di terra, a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Il 23 gennaio 2026 le autorità tedesche hanno inviato una lettera in cui fornivano ulteriori informazioni in merito alla richiesta.

Con le aliquote di tassazione ridotte che intende applicare, la Germania mira a continuare a promuovere l’utilizzo dell’energia elettrica erogata da impianti di terra. L’uso di questo tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti, rispetto all’utilizzo di combustibili bunker da parte di tali navi.

Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall’uso di combustibili bunker da parte delle navi ormeggiate nei porti, il ricorso all’energia elettrica erogata da impianti di terra migliora la qualità dell’aria nelle città portuali. Date le condizioni specifiche della struttura della produzione di energia elettrica in Germania, si prevede inoltre che l’utilizzo di energia elettrica erogata da impianti di terra anziché di quella generata da combustibili bunker contribuirà inoltre a ridurre le emissioni di CO2 e di altri inquinanti atmosferici e l’inquinamento acustico. Si prevede pertanto che continuando ad applicare un’aliquota di imposta ridotta sull’energia elettrica erogata da impianti di terra si contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, salute e clima.

La concessione alla Germania dell’autorizzazione ad applicare un’aliquota di imposta ridotta sull’energia elettrica erogata da impianti di terra non eccede quanto necessario per incrementare l’utilizzo di questo tipo di energia elettrica, poiché nella maggior parte dei casi la produzione di energia elettrica a bordo continuerà a rappresentare l’alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, e a causa dell’attuale scarsa penetrazione nel mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che durante il periodo di applicazione l’aliquota di imposta ridotta determini significative distorsioni della concorrenza e pertanto non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno.

A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione accordata a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della medesima direttiva, deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Affinché il periodo di autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici interessati dall’effettuare gli investimenti necessari, è opportuno concedere l’autorizzazione richiesta per un periodo quadriennale. L’autorizzazione dovrebbe tuttavia cessare di applicarsi dalla data di applicazione di eventuali disposizioni generali sulle agevolazioni fiscali per l’energia elettrica erogata da impianti di terra adottate dal Consiglio ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, qualora tali disposizioni diventino applicabili durante il periodo dell’autorizzazione.

Al fine di garantire la certezza del diritto agli operatori portuali e di navi, come pure di evitare perturbazioni e un potenziale aumento dell’onere amministrativo per i distributori e i ridistributori di energia elettrica derivante da variazioni dell’aliquota fiscale sull’energia elettrica erogata da impianti di terra, la Germania dovrebbe potere continuare ad applicare un’aliquota di imposta ridotta sull’energia elettrica erogata da impianti di terra. È pertanto opportuno concedere l’autorizzazione richiesta con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2026, al fine di garantire la continuità con le disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1436.

La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Si autorizza la Germania ad applicare un’aliquota di imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate nei porti, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE.

Art. 2

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2029.

Tuttavia, ove il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui l’autorizzazione rilasciata all’articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tale sistema generale modificato diventa applicabile.

Art. 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Art. 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Panayiotou