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Decisione di esecuzione (UE) 2026/1459 del Consiglio del 25 giugno 2026 concernente la determinazione della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere alla Svizzera e al Liechtenstein i dati personali relativi ai dati dattiloscopici

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione (UE) 2022/2536 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull’accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio1,

vista la decisione (UE) 2022/2537 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull’accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio2,

L’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull’accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio3, nonché l’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull’accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio4 («accordi») prevedono la possibilità di cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti degli Stati membri, da una parte, e la Svizzera e il Liechtenstein, dall’altra, per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati sul DNA, dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli.

Gli accordi sono vincolanti per l’Unione e i suoi Stati membri in virtù, rispettivamente, delle decisioni (UE) 2022/2536 e (UE) 2022/2537, che hanno come base l’articolo 82, paragrafo 1, e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

A norma dell’articolo 8, paragrafo 7, degli accordi, la trasmissione di dati personali da parte degli Stati membri ai sensi dei medesimi accordi avviene solo dopo il recepimento delle disposizioni del capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio5 nella legislazione nazionale, rispettivamente, della Svizzera e del Liechtenstein. Per accertare l’attuazione di tali disposizioni, devono essere effettuate una visita di valutazione e un’esperienza pilota in Svizzera e in Liechtenstein, analoghe alle visite di valutazione e alle esperienze pilota effettuate riguardo agli Stati membri a norma del capo 4 dell’allegato della decisione 2008/616/GAI6.

A norma dell’articolo 8, paragrafo 7, terzo comma, degli accordi, al Consiglio sono conferite competenze di esecuzione al fine di determinare la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono comunicare dati personali alla Svizzera e al Liechtenstein.

Rispettivamente nel novembre 2024 e nel luglio 2025 il Consiglio ha elaborato e inviato alla Svizzera e al Liechtenstein questionari specifici riguardanti la protezione dei dati e lo scambio automatizzato di dati dattiloscopici. Rispettivamente nel maggio 2025 e nel luglio 2025 la Svizzera e il Liechtenstein hanno trasmesso al Consiglio le rispettive risposte ai questionari riguardanti la protezione dei dati e lo scambio automatizzato di dati dattiloscopici. Successivamente, tali risposte sono state trasmesse al gruppo di valutazione pertinente.

Il 21 gennaio 2026 la Svizzera e il Liechtenstein sono stati sottoposti a una valutazione comune per quanto riguarda le consultazioni automatizzate di dati dattiloscopici. Tale valutazione ha tenuto conto del fatto che, a norma di un accordo bilaterale tra la Svizzera e il Liechtenstein, il Liechtenstein conserva integralmente i suoi dati dattiloscopici nella banca dati svizzera per il riconoscimento automatizzato delle impronte digitali. Inoltre la Svizzera procede al trattamento di dati per il Liechtenstein e gli fornisce competenze forensi. Il personale autorizzato del Liechtenstein ha altresì ampio accesso alla banca dati biometrica svizzera per caricare i propri dati dattiloscopici e personali e per effettuare consultazioni e accedere ai dati ivi conservati. Da un punto di vista tecnico, il Liechtenstein è collegato alla banca dati svizzera per il riconoscimento automatizzato delle impronte digitali con il proprio insieme di dati, analogamente a un cantone svizzero.

Nel quadro della valutazione è stata effettuata con successo un’esperienza pilota per lo scambio di dati dattiloscopici tra la Svizzera e il Liechtenstein, da una parte, e l’Austria, dall’altra.

Il 22 aprile 2026 è stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati dei questionari, della visita di valutazione e dell’esperienza pilota. La relazione di valutazione ha concluso che gli aspetti che consentono lo scambio automatizzato di dati dattiloscopici con gli Stati membri a norma dell’articolo 8, paragrafo 7, degli accordi sono stati attuati con successo dalla Svizzera e dal Liechtenstein a livello giuridico, operativo e tecnico.

La Svizzera e il Liechtenstein soddisfano le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 7, degli accordi, e dovrebbero pertanto poter ricevere i dati personali comunicati dagli Stati membri ai sensi degli accordi.

L’Irlanda è vincolata dagli accordi in virtù delle decisioni (UE) 2022/2536 e (UE) 2022/2537 e partecipa pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione che dà esecuzione agli accordi.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Ai fini della consultazione automatizzata e del raffronto dei dati dattiloscopici, a decorrere dal 1o luglio 2026 gli Stati membri possono trasmettere dati personali alla Svizzera e al Liechtenstein, rispettivamente, a norma dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull’accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull’accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 2026.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Panayiotou