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Decisione (PESC) 2026/1448 del Consiglio del 26 giugno 2026 a sostegno di un progetto sulla riduzione dei rischi per la sicurezza connessi alle munizioni in Ucraina

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell’UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro (illicit firearms, small arms and light weapons — SALW) illegali e le relative munizioni. L’Unione si è impegnata, tra l’altro, a promuovere l’applicazione di nuove tecnologie per accrescere l’efficacia in fatto di gestione delle scorte delle SALW e a continuare a sostenere la cooperazione e l’assistenza per l’attuazione del programma d’azione delle Nazioni Unite delle SALW, compresa la gestione delle scorte delle SALW e delle relative munizioni.

Il 4 dicembre 2023 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il quadro globale per la gestione delle munizioni convenzionali durante tutto il ciclo di vita (il quadro globale), un quadro di cooperazione volontario che contiene una serie di impegni politici volti a rafforzare e promuovere le iniziative esistenti in materia di gestione delle munizioni convenzionali durante tutto il ciclo di vita e a colmare le lacune esistenti in tale ambito. L’obiettivo 5 del quadro globale incoraggia la creazione, da parte degli Stati, delle capacità tecniche per effettuare una sorveglianza adeguata, sistematica e sostenibile delle munizioni convenzionali nelle scorte nazionali, ove opportuno e coerente con il diritto nazionale, anche attraverso la cooperazione e l’assistenza internazionali reciproche.

Il 14 aprile 2025 il Consiglio ha approvato conclusioni sul controllo delle esportazioni di armi, in cui ha incaricato il gruppo «Esportazioni di armi convenzionali» (COARM), se del caso, di sostenere lo sviluppo delle capacità dei paesi terzi per quanto riguarda la gestione delle scorte di armi e munizioni.

L’esercizio, a partire dal 24 febbraio 2022, del diritto naturale di autotutela da parte dell’Ucraina contro la guerra di aggressione della Russia ha comportato l’acquisizione e la gestione di scorte significative di munizioni convenzionali, il che ha generato gravi rischi e sfide in materia di sicurezza.

Le azioni dell’Unione nel settore della non proliferazione e del disarmo dovrebbero essere impiegate, se del caso, per ridurre le sofferenze umane e contribuire alla sicurezza della popolazione ucraina nel contesto della sua autotutela contro la guerra di aggressione della Russia e per attenuare le conseguenze negative connesse alla guerra.

È pertanto opportuno che l’Unione sostenga, mediante un contributo finanziario, un progetto volto a ridurre i rischi per la sicurezza connessi alle munizioni in Ucraina.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. L’Unione sostiene un progetto di riduzione dei rischi per la sicurezza connessi alle munizioni in Ucraina («progetto»).

2. L’obiettivo del progetto è ridurre i rischi per la sicurezza connessi alle munizioni in Ucraina determinando i requisiti in materia di capacità tecnica per la sorveglianza delle munizioni da parte delle autorità nazionali dell’Ucraina e, su tale base, migliorando le capacità tecniche nazionali mediante l’acquisizione e la consegna di attrezzature di prova e mediante la fornitura della relativa formazione. Il progetto contribuisce così alla prevenzione degli incidenti connessi alle munizioni e delle esplosioni accidentali, a una migliore protezione del personale e a una maggiore sicurezza civile.

3. Una descrizione dettagliata del progetto è riportata nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2. L’esecuzione tecnica del progetto è realizzata dal Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento umanitario (Geneva International Centre for Humanitarian Demining — GICHD) e dal fondo fiduciario internazionale dedicato alla promozione della sicurezza umana (International Trust Fund Enhancing Human Security — ITF).

3. Il GICHD e l’ITF svolgono le loro funzioni sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tale scopo, quest’ultimo definisce le modalità necessarie con il GICHD e con l’ITF stessi.

Art. 3

1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto finanziato dall’Unione («spese») è pari a 1996834 EUR.

2. Le spese sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell’Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione dell’importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude i necessari accordi con il GICHD e l’ITF. Tali accordi stabiliscono che il GICHD e l’ITF devono assicurare la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità e del suo contesto.

4. La Commissione si adopera per concludere gli accordi di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione degli accordi.

Art. 4

1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base di relazioni semestrali stilate dal GICHD e dall’ITF.

2. La Commissione riferisce al Consiglio sugli aspetti finanziari del progetto.

Art. 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione degli accordi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore qualora uno di tali accordi non sia stato concluso entro tale termine.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Damianos